1987 Riforma

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E INVESTIGAZIONE PRIVATA

La lunga marcia del processo penale verso il suo nuovo assetto caratterizzato dall’impianto accusatorio del tipo angio-americano, almeno nel periodo più recente, consente di individuare tre date significative, espressione anche di particolari momenti socio-politici vissuti dal nostro paese. 3.4.1974 - legge delega al governo che permise l’elaborazione di un progetto preliminare, poi accantonato.

31.1C.i979 - proposta di delega al Governo per la rifornia del processo penale,
16.2.1987 - legge delega al Governo per il nuovo codice di procedura penale.
La delega del ‘74, ebbe sbocco in un progetto preliminare, accompagnato da una esaustiva relazione della Commissione redigente e da un articolato parere della Commissione consultiva. L’insorgere di gravi fatti di terrorismo e successivamente di criminalità organizzata determinò la rimozione delle scelte garantiste ed il proporsi con crescente intensità di una legislazione definita di emergenza, mirante ad arginare i dilaganti fenomeni di imbarbarimento, privilegiando l’autorità sulla libertà e generando un micro-sistema legislativo, talvolta sganciato dagli istituti fondamentali del nostro Sistema processuale e passato al vaglio costituzionale solo in virtù di talune forzature concettuali.

La delega del ‘79, poi ugualmente decaduta, pur confermando l’impostazione della precedente, se ne discostò attraverso diverse “riconsiderazioni” e “ridefinizioni” dei concetti base. I lavori della Commissione ministeriale nominata a seguito della approvazione della nuova delega dell’87 hanno avuto un impulso considerevole che lascia ben sperare, nel contesto socio-politico neo-garantista della post-emergenza. Intanto, i processi penali continuano a svolgersi nel nostro paese con l’impianto globale del codice processuale ancora vigente, caratterizzato da quel “garantismo inquisitorio”, ormai a tutti noto che si risolve in un pubblico dibattimento ripetitivo di una istruttoria ancora segreta, gestita dal giudice o addirittura dal Pubblico Ministe- ro che, fatalmente, produce quelle prove bloccate su cui, difficilmen- te, può operare il difensore, Va da sè che l’invocazione del nuovo processo penale non è solo determinata da ansie riformatrici, ma dalla necessità di proporre seriamente l’integrale attuazione del diritto costituzionale alla difesa e ad un processo giusto, adatto ad una società civile e progredita. L’art. 24 della Costituzione sancisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”: non vuole solo dire che le parti processuali hanno il diritto di avere la garanzia del difensore e di poter proporre le loro ragioni dinanzi al giudice: vuoI dire anche, nella sua più ampia latitudine, che è assicurato ai cittadini il diritto di difendersi provando. Questo diritto, poi, trae maggiore forza dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia il 26ottobre 1955 che contiene anche una serie di prescrizioni concernenti i diritti fondamentali dell’uomo nel processo penale e che all’art. 6 n. 3 lett.

d) afferma: “ogni accusato ha più specialmente diritto ad interrogare o a far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. È ovvio che solo un processo accusatorio, ad armi pari fra accusa e difesa, assicura il rispetto di tale principio e consente la massima espressione del diritto all’ammissione della prova o, meglio, del mezzo di prova, e all’ammissione della contro-prova, Quale processo accusatorio si va prefigurando in Italia? Per poter individuare il cuore del problema, appare indispensabile rispondere in breve a questo interrogativo. Il nuovo codice di procedura penale, al quale lavora alacremente una commissione di nomina ministeriale presieduta dal Prof. Giando- menico Pisapia, sarà ispirato al sistema accusatorio in vigore nei paesi di common low, ma non sarà un processo tutto “all’americana”, del tipo sovente visto in TV. Dopo brevi e sommarie indagini si potrà arrivare ad una udienza preliminare, al termine della quale il giudice potrà, sentito qualche teste e l’imputato, archiviare il procedimento o prosciogliere l’impu- tato o disporre immediatamente il rinvio a giudizio, fissando l’udien- za dibattimentale che rappresenta il caposaldo del nuovo processo. Le prove rilevanti per il giudizio si formeranno solo nel dibatti- mento, nel contraddittorio fra accusa e difesa, oralmente ed in pubblico. Non avremo più il “fascicolo processuale” sul quale ora si affannano prevalentemente con intenti critici e demolitori gli avvocati difensori, praticamente assenti o “testimoni di pietra” o “garanti della regolarità degli atti” nella fase istruttoria, caratterizzata da un percorso inquisitorio avviato dalla polizia giudiziaria e sviluppato, poi, dal Pubblico Ministero o dal Giudice Istruttore.

Avremo, invece, un processo che vivrà tutto e prevalentemente sulla base delle prove che ai giudici saranno portate nel dibattimento, che i giudici vaglieranno direttamente assistendo al libero ed orale contraddittorio. Per ragioni di sintesi vai la pena riportare i punti della delega legislativa che in un modo esplicito si pongono in connessione con il diritto alla prova e con i mezzi di formazione della prova. Essi dimostrano in modo eloquente che il procedimento probatorio trae linfa dalla effettiva ed incisiva presenza delle parti, impegnate in contrattorio nell’opera di convincimento del giudice:

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;
73) esame diretto dell’imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell’esame, la genuinità delle risposte, la pertinen z al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; previsione che l’esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore, di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all’imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l’esame; potere del giudice di disporre l’assunzione di mezzi di prova;
74) divieto di arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente;
75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l’assumere, le prove indicate a discarico dell’imputa )v to sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, noncbe le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell’imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;
76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d’ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel n. 57) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del n. 58) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministe- ro nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione; 77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l’imputato o il difensore sono nell’assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell’assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l’accompagnamento dell’imputato in casi predeter. minati e quando ne sia indispensabile la presenza; 78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell’imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio; previsione di adeguate garanzie per la difesa; 79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza. Perché questi principi si trasfondano in realtà operativa è necessa- rio che vengano apprestate idonee strutture. In sede ministeriale si sta lavorando in tal senso ed uno stanziamento governativo per ora sufficientemente accettabile lascia prevedere che i mezzi per il decollo del nuovo codice — per la cui redazione sono stati previsti tempi non molto lunghi — saranno davvero praticamente forniti, Intendo riferirmi a registratori, strumentazioni tecniche ed anche elettroniche, strutture logistiche, personale qualificato, etc. Ma ciò di cui tutti avranno, avremo bisogno, è il diffondersi di una esperienza e di una cultura che non facciano risolvere l’esame diretto testimoniale in una mera opzione metodologica o concettuale, Se è vero che l’esame diretto rappresenta nel rito americano o inglese il dato spettacolare che vivacizza il dibattimento, è pur vero che è anche uno degli aspetti più qualificanti del c.d. “adversary system”, come espressione naturale del c.d. “right of confrontation” (secondo cui l’imputato ha diritto di essre messo a confronto con i testimoni portati contro di lui). Sarà necessario, quindi, per avvocati e magistrati — ma, ritengo, per tutti gli operatori o collaboratori che ruotano intorno all’apparainti to giudiziario penale — un modello culturale nuovo con un passaggio da tradizionali riti di mera tecnica formale e d indagine sui fatti a metodiche di indagine volte anche a saggiare l’attendibilità dei testimoni.

L’esame incrociato del teste, la c.d. cross examination e in particolare il controinterrogatorio, dovrà essre sufficientemente ampio per risolversi in un effettivo esercizio del diritto di difesa e l’accusato dovrà essere ammesso ad esplorare ogni materia che possa svelare le prevenzioni dei testimoni a deporre contro di lui e la veridicità dell’interrogatorio.

Nel codice vigente esiste un simulacro di tutto ciò che nel 4° comma dell’art. 448 del cpp in cui è detto che il giudicante, prima di procedere all’esame di ciascun testimonio lo interroga, a pena di nullità, dopo aver fatto giurare, intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi o ad altre circostanze che servono a valutare la sua credibilità. Si tratta, però, a ben vedere di tutt’altra cosa della attuazione pratica del diritto di partecipazionie alla formazione della prova che, invece, è fondamentale previsto dalla delega legislativa che delinea un nuovo ordinamento processuale inteso a garantire la “partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento” (art. 2).

A tal punto è bene dire che l’avvocatura italiana più consapevole da anni si è battuta per la riforma del processo penale secondo il modello accusatorio, per realizzare quella parità che rappresenta la garanzia massima per l’accertamento della verità. Ma ha anche dovuto ammettere che un processo nuovo impone un nuovo avvocato che sappia svolgere compiutamente il suo nuovo ruolo: non più un mero tecnico del diritto, critico della regola formale e del risultato dell’indagine altrui, di un processo che — in pratica — ancor oggi gli è estraneo fino al dibattimento, ma protagonista di una dialettica, di una dinamica operativa nella ricerca della prova, nella individuazione degli elementi a favore del suo assistito, sia parte lesa, sia imputato, nell’analisi dei riferimenti, delle vischiosità, delle prospettazioni che le problematiche probatorie offriranno nella nuova realtà delle aule di giustizia.

Occorrerà un avvocato meno azzeccagarbugli e tuttologo di manzoniana memoria e proclive, invece, alla collaborazione di esperti qualificati, disposto a coordinare il suo lavoro con più colleghi, stante anche la necessità di una mobilità operativa che richiederà più presenza, più attività, talvolta fantasia e senso pratico. Sarà finalmente la volta degli studi professionali associati e l’avvocato, senza perdere la sua originaria identità professionale, accantonerà una visione romantica del suo ruolo rispetto ai fatti di giustizia e si aprirà alle tecniche di indagine, Accanto a questa figura nuova del legale certamente vivace e dinamica e se vogliamo, un po’ rampante, dovrà essere consentito di porre, in relazione al processo penale, uno specialista in materia investigativa, un collaboratore tecnico particolarmente qualificato ed attrezzato, a sua volta consapevole della nuova dimensione e degli originali e fondamentali contributi da offrire a quel diritto di partecipazione alla formazione della prova che nelI’art. 24 della Costituzione trova ampio riconoscimento. Questo tecnico dovrà intendersi di mezzi di prova rilevanti o irrilevanti, idonei o meno a provare o smentire in tutto o in parte l’accusa; dovrà saper valutare una prova a discarico, individuare le prove che possano apparire superflue o pertinenti, dovrà vivere momenti simbiotici con l’avvocato per contribuire alla soluzione del “caso” con criteri di professionalità e di efficienza, È ovvio che circoscrivo la mia attenzione agli istituti di informa- zione e di investigazionie, perchè esula da questa relazione ogni approccio con i più articolati problemi posti dalla “polizia privata” in Italia nelle sue varie espressioni, così attentamente esaminate dal Prof. Corso nella sua fondamentale ricerca svolta per incarico del Ministero di Grazia e Giustizia. Un accenno, però, devo fare alla esigenza di un salto di qualità che, fra l’altro, certamente avverrà se e quando — io spero presto, prestissimo — gli investigatori privati otterranno il loro albo profes- sionale. Il Pretore di Bologna, con la sua nota ordinanza 18.7.74, relativa alla questione di incostituzionalità degli artt. 134 e 139 del TULPS (R.D. 18.6.31 n. 773) intese sollevare l’attenzione sulla questione della interferenza nella vita delle persone da parte degli investigatori privati e nel sostanziale attacco ad un diritto soggettivo, il diritto generale di personalità, figura comprensiva di diversi interessi ed attinente all’essere della persona, la cui tutela è desumbile dal complesso della normativa costituzionale. Il Pretore giunse ad affermare che gli investigatori “fuori da superiori interessi e per lucro, saccheggiano la nostra vita individuale, e al di là dei casi consentiti, favoriscono manovre ricattatorie e basse speculazioni”.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 105 del 6.5.76 dichiarò la manifesta irrilevanza della questione di - legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139 del tulps ed osservò — fra l’altro — che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità dei predetti articoli non avrebbe avuto altro effetto che, di rendere indiscriminatamente libera I attivita degli investigatori privati cui, d altra parte, l’ordinamento non attribuisce un valore probatorio qualificato.

Peraltro la legge 3 aprile ‘74 n. 98 oltre a disciplinare sotto il profilo sia sostanziale che processuale, la controversa materia delle intercettazioni telefoniche, ha introdotto alcune fattispecie a tutela immediata ed esclusiva della riservatezza personale ed ha offerto un dato normativo significativo allorchè agli arti. 615 bis, 617 e 617 bis e ter, sia pure trattando aspetti sanzionatori, ha dato implicito riconoscimento alla “professione di investigatore privato”.

La notevole quantità di proposte di legge succedutesi nel tempo e miranti a recepire le più pressanti istanze di riforma rivenienti dagli operatori del settore verso l’istituzione di un albo professionale completano il quadro di riferimento complessivo e consentono di poter ragionevolmente affermare che il riconoscimento giuridico della professione determinerà per gli investigatori privati l’acquisiziola ne di un rilevante prestigio, inserirà meccanismi deontologici di maggior responsabilità ed offrirà una immagine ancor più corretta di garanzia, professionalità ed affidabilità.

La mia esperienza di pratico del diritto mi consente di poter affermare che in più occasioni, grazie al paziente ed intelligente lavoro di un investigatore, ad esempio in un delicato processo indiziario, ho potuto avere un contributo alla conoscenza dei fatti ed offrire al giudice elementi di indagine di notevole rilievo, ovviamente sempre al fine di accertare la verità e di giungere al risultato di veder riconosciuta l’innocenza della persona che assistevo.

Eppure, quanto sospetto e quanta diffidenza da parte del pur valoroso magistrato che indagava e che non potè fare a meno di individuare nell’investigatore che con me collaborava un vero e proprio corpo estraneo nella liturgia istruttoria, atteso che la celebra desumbile zione del rito prevedeva i1 suo assoluto dominio degli atti, delle indagini, con una ammissione chiericale dell’avvocato solo agli atti istruttori consentiti.

Non sarà facile! Le culture non s’inventano, ma sono il frutto di un lento e laborioso modo di porsi rispetto alla realtà. La cultura del nuovo processo penale in CUI disinvoltura non vorrà dire illegalità, tempismo non equivarrà a slealtà, decisione non produrrà aggressioni, vedrà l’investigatore privato sempre più presente, quasi indispensabile, almeno nelle vicende più complesse, nei casi più impegnativi nel caleidoscopico impatto con la prova, la prova processuale, che sarà il dato centrale del delicatissimo gioco delle parti. Anche i magistrati e la polizia giudiziaria dovranno attuare una rimozione cosciente di metodiche antiche, atteso che l’attuale sistema processuale attribuisce ad essi l’acquisizione ed il controllo di prove a carico e discarico, in cui si inserisce in modo marginale la difesa della parte lesa o dell’imputato, C’è già chi obietta, in proposito, che anche a voler enfatizzare un nuovo ruolo di professionalità dell’investigatore non si potrà mai pervenire a riconoscere cause di giustificazione per eventuali abusi nell’attività investigativa. Si rileva, inoltre, che introducendo il diritto delle parti private ad avvalersi dell’investigatore privato che cooperi nella ricerca degli elementi di prova, si relegherebbe la polizia giudiziaria a sola polizia “di parte”, idonea a ricercare soltanto le prove a carico dell’imputato, mentre in base all’art. 97 della Costituzione non può negarsi che la polizia debba raccogliere anche le prove a discarico dell’imputato. In proposito, però, è sufficiente rilevare che la polizia giudiziaria opera ed opererà alle dirette dipendenze di quella parte pubblica del processo e ne può e potrà subire, sia pure in piena onestà di intenti, orientamenti o scelte operative e di indagine, Ben venga, dunque, questo investigatore privato, anche per quel necessario bilanciamento che è espresso dalla “parità delle armi”, E sarà sempre più necessario attrezzarsi, perché se da un lato la accusa pubblica è e sarà sempre più fornita di banche dati, apparecchiature sofisticate, poliziotti efficienti, la difesa — pur posta in un grado di parità — sarà sbilanciata. Questo è uno dei rischi del nuovo processo penale, che puo risolversi in un abbattimento del livello effettivo di garanzia difensiva per l’imputato. Sarà possibile solo all’imputato ricco difendersi bene e contrastare con tutti i mezzi consentiti (avvocato, investigatore) l’incalzare di un accusatore, portatore della tesi antagonista? Una risposta è stata data a questo ipotizzato pericolo, sollecitando la reale ed effettiva previsione della difesa per i non abbienti con una serie di meccanismi non di semplice effetto, ma sostanzialmente efficienti. L’argomento è delicato ed anche ai professionisti dell’investigazione dovrà chiedersi una riflessione su tali aspetti della pratica attuazione del nuovo processo. Da un punto di vista più strettamente tecnico peraltro, sarà necessario accreditare il ruolo dell’investigatore nella normativa in via di attuazione.

Ci si è chiesti se esso vorrà operare come professionista, sul piano paritario rispetto agli altri professionisti (e, cioè, gli avvocati) o se vorrà operare come “mano tecnica” nell’ambito degli studi dei singoli avvocati. Questa seconda ipotesi, un po’ avveniristica e di stampo americano per ora, almeno, è da scartare, perché configura un rapporto organico’ limitativo e presuppone l’esistenza di studi di avvocati che abbiano già raggiunto ampi livelli schematici ed operativi che nel nostro paese sono ancora poco diffusi. - La prima ipotesi è legata ad un definitivo assetto professionale in un albo degli investigatori privati che favorirebbe il radicarsi di una immagine complessiva, positiva, espressa dal tipo di prestazioni e fornita (locatis operis) in un rapporto di fiducia, dalla dimensione professionale, da un sistema tariffario omogeneo e dai prevedibili aspetti deontologici. In tal modo non sarebbe difficile accettare l’investigatore privato nell’ambito dei consulenti tecnici della parte con una normativa simile a quella prevista dagli art. 323 e seguenti del cpp per i consulenti tecnici di cui ci si avvale con opportune garanzie ed in un rapporto corretto fra le parti nel processo penale. Tuttavia il problema non è di semplice soluzione perché l’investire, gatore nel processo penale se da un canto è assimilabile al perito o al consulente, in effetti può incontrare difficoltà di collocazione sistematica in considerazione del molo effettivamente svolto. Se il perito, infatti, è chiamato a svolgere una indagine che richiede particolari cognizioni di determinate scienze ed arti e, quindi, a fornire il risultato della applicazione della sua competenza a specifiche questiopoita ni, l’investigatore è un professionista portatore di altro tipo di indagine. Egli, di fatto, deve fornire la prova, i dati oggettivi, le testimonianze, La differenza è rilevante sia per le metodologie sia per i contenuti.

D’altro canto, pensare che l’avvocato possa, nella nuova realtà del processo, sviluppare da solo una attività di indagine e ricerca, avvalendosi magari di suoi collaboratori interni come ad esempi? giovani colleghi, è azzardato e riduttivo e sarebbe comunque defatifettiva gante per la specificità del lavoro e la complessità degli interventi nella sede processuale.

Ne consegue che la “indispensabilità” della figura tecnica dell’invernvestigazio- stigatore privato se per ora va accreditandosi soltanto nel richiamo ad un collaboratore di fatto, estraneo al momento giudiziario, fatalmente indurrà a nuove e più approfondite valutazioni sistematieraltro, che. Occorerranno delle norme per disciplinare i1 molo nel processo, il rapporto con la parte e la posizione rispetto al giudice. Nè è da sottacere un problema di costituzionalità, con riferimento alle competenze ed al rischio che si determinino arallelismi e conflittualità con la polizia giudiziaria e con i poteri già ad essa conferiti ex lege.

Le riflessioni, in proposito, sono tante e di varia portata come accade allorchè si va incontro al nuovo.

Non è certo questa l’occasione per una disamina approfondita di tutte le problematiche emergenti. L’importante è la persuasione che ciò che si va a creare oltre ad appagare singoli e giustificati aneliti di crescita e sviluppo professionale, soddisfi le esigenze della collettività in cui si opera.

Sotto questo aspetto giova segnalare che la crisi dello stato sociale ha proposto nuove dimensioni delle dinamiche e dei conflitti sociali. Nuovi e più incalzanti diritti si sono proposti come degni di tutela, particolarmente avvertiti fra le grandi masse di cittadini.

Il dissidio di sempre, quello fra autorità e libertà, ha assunto connotati nuovi, percbe intanto nuovi modelli di comportamento hanno caratterizzato anche l’area della criminalità. Ragioni di prevenzione generale e speciale e di difesa sociale, intrecciandosi, hanno reso talvolta incandescente la realtà della giustizia nel nostro paese.

In tale contesto, senza trionfalismi, ma con la convinzione di voler operare per la proiezione massima di una accresciuta e collaudata professionalità, è possibile affermare che avvocati ed investigatori potranno svolgere nel processo penale in via di approvazione un ruolo di indubbio spessore per la realizzazione del processo giusto nell’interesse delle parti che ad essi si rivolgeranno in un rapporto fiduciario particolarmente delicato.

Per l’avvocatura si tratterà di valorizzare un antico ruolo, arriechendolo di contenuti e di modelli operativi. Agli investigatori privati si chiederà di sopportare i nuovi momenti della dialettica processuale con la sagacia di chi attraverso la ricerca approfondita e l’indagine scrupolosa contribuisce alla formazione della prova.