2003 Svolta o Ripensamento

SVOLTA O RIPENSAMENTO NELLA MALPRACTICE?

Il tema proposto per la quarta sessione di questo convegno sollecita una riflessione sulla responsabilità professionale medica ed indica nella “svolta” il riscontro serio ed individualizzante per rassicurare, in particolare, la classe medica ed affermare:
“le cose son cambiate”.

“Il ripensamento critico”, in verità, allargando gli orizzonti, coinvolge la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana (n.30328 del giorno 11.9.02) e la legge 303 del 4.3.2002 del Parlamento francese.

Argomenti de iure condito e de iure condendo s’intrecciano, quindi, per consentire un approccio alle questioni concernenti la c.d. “malasanità” attraverso nuove problematiche giuridiche, dottrinarie e legislative. E’ cambiato qualcosa rispetto al passato? Indubbiamente qualcosa di nuovo e diverso si è prodotto a seguito dei due punti di riferimento proposti. Sarebbe in errore, però, chi ritenesse che, almeno in Italia, si sia realizzata una specie di rivoluzione copernicana o che ci si diriga nettamente verso una nuova frontiera, di tipo innocentista assoluto, della colpa professionale medica.

Ci si trova, infatti, sempre nell’ambito del principio “in dubio pro reo” e della possibilità di applicazione dell’art. 530 c.2 del codice di procedura penale, che impone al Giudice la pronunzia di una sentenza di assoluzione anche quando manca o è insufficiente la prova che il fatto sussiste. Né va dimenticato che in tema di valutazione della prova in base all’art. 192 cpp, il Giudice non può desumere la esistenza di un fatto da indizi che non siano gravi, precisi e concordanti.

Il tema, quindi, può essere affrontato indubbiamente da più angolazioni:
giuridiche, mediche, sociali, politiche, sociologiche, massmediatiche.

Infatti è quello che sta accadendo da quando è stata resa nota la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

Mi limiterò ad alcune considerazioni non solo rigorosamente dottrinarie e giuridiche, sia perché molto è stato già detto e già scritto in dottrina a commento e, prevalentemente a sostegno dell’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite sia perché, come pratico del diritto, frequentemente interessato alla difesa di medici sono abbastanza prudente nel riconoscere eccezionale rilevanza al pur complesso ed articolato sforzo nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione.

Non v’è rivista giuridica o medico-legale che non abbia già pubblicato la sentenza con ampi commenti nonché le pregevolissime note di udienza del Procuratore Generale Cons. Iadecòla. Ma questo uditorio avverte anche e prevalentemente l’esigenza di conoscere, attraverso un confronto franco e leale fra i partecipanti al dibattito, anche quali potranno essere le linee future di valutazione della colpa medica.

Una prima considerazione impone di rilevare che ogni vicenda giudiziaria di responsabilità per colpa medica pone in evidenza il ruolo del perito e dei periti che sono, in prevalenza, necessariamente medici. Quindi, attraverso elaborati da proporre al giudicante, ancora i medici continueranno a giudicare altri medici e dovranno fornire elementi su cui sarà basata la motivazione delle sentenze. Più che in passato, sul medico legale incomberà l’onere, ai fini dell’individuazione del nesso causale, di fornire al giudice, a sua volta sempre più centrale nel processo, ogni elemento utile alla formazione del libero convincimento.

Un secondo rilievo attiene alla portata dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Ci si chiede: La sentenza in questione è un ballon d’essai giurisprudenziale o “viene da lontano”? La risposta è categorica: essa è il risultato di un percorso, ovviamente quasi in parallelo, della dottrina e prevalentemente, di una parte dei magistrati, che nel tempo, hanno operato nella quarta sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Un precedente rilievo

Non si può non ricordare, infatti, che fin dal 1990, con la sentenza Bonetti ed altri, relativa al tragico disastro della frana di Stava, nel Trentino, la Quarta sezione Penale della Corte, relatore Battisti, pose le basi, in modo significativo, per una approfondita valutazione della causalità sul piano penale.

Affermò allora, testualmente, la Corte:
“Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientfìca -la cosiddetta legge di copertura- portano ad eventi del tipo di quello verJìcatosi in concreto. Sono leggi generali di copertura sia le leggi universale, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verifìcazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificrsii di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, sicché il giudice che si avvalga del modello della sussunzione sotto leggi statistiche dirà che è «probabile» -e deve trattarsi di probabilità di alto grado- che la condotta dell ‘agente costituisca, ceteris paribus, una condizione necessaria all ‘evento. Il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello della sussunzione sotto leggi utilizzabile in campo penale sottintende il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti. Poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, ne procedere quindi ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate, per cui il nesso di condizionamento tra azione ed evento potrà essere riconosciuto soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente -non certamente- da escludere l’intervento di un diverso processo causale. La norma dell ‘art. 40 cpv cp secondo la quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, deve essere interpretata in termini solidaristici in base alle norme costituzionali degli artt. 2 (che ispirandosi al principio solidaristico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i doveri inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, i ‘adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), 32 (che esalta il diritto alla salute e, quindi, alla Integrità psico-fisica) e 41 comma 2 (che vuole che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana,)”.

In tal modo la 4a Sezione della Corte di Cassazione aprì la strada al principio per il quale il giudice, nell’applicare il criterio della conditio sine qua non, può stabilire che una determinata azione od omissione umana assurga a causa dell’evento lesivo quando non può essere mentalmente eliminata senza che l’evento stesso venga meno. Il giudice, in buona sostanza, deve effettuare il c.d. “processo controfattuale”, evitando il rischio di arbitrii e deve fare ricorso a preventive generalizzazioni e cioè alla ricerca di un parametro statistico (in quanto tale dotato di valenza scientifica) che sia in grado di spiegare in astratto, prima ancora che con riferimento al caso concreto, se possa individuarsi o meno una relazione causale tra il genere di condotta umana in esame e l’evento.

Si affermò, quindi, che il giudice, per sostenere l’esistenza della relazione causale deve asserire che senza il comportamento dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato. Tale principio rispondeva, in tema di nesso di causalità, alle conclusioni già raggiunte da una parte della dottrina per la quale la teoria condizionalistica della causalità (o della condizione necessaria) deve essere interpretata alla luce del modello della sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche o di copertura.

In altre parole, per dirla con lo Stella, uno dei giuristi che ha dato il contributo di maggior spessore dottrinario alla problematica in questione, l’enunciato controfattuale del giudice penale deve poter essere trasformato nel seguente modo: “ci rendiamo conto che l’evento lesivo sarebbe potuto non accadere in quanto, dalla sua spiegazione mediante leggi, unitamente all’ipotesi che l’azione non sia stata compiuta, si trae appunto la conclusione che quell’evento non si sarebbe verifìcato”.

Le elaborazioni fin qui esposte in breve sintesi hanno avviato un processo in contro tendenza rispetto ai modelli giurisprudenziali consolidati degli anni precedenti, improntati a maggior rigore secondo il criterio della semplice probabilità di esito favorevole della terapia non effettuata, consacrato nel principio per cui “quando è in gioco la vita umana”, sono sufficienti anche solo poche probabilità di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico sussistendo, in difetto, il nesso di causalità, qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell’incuria del sanitario che ha visitato il paziente.

La sentenza delle sezioni unite del 2002

L’irresistibile e, ritengo, irreversibile ascesa dell’orientamento meno rigorista (grazie, forse, anche a sentenze “antagoniste” e di particolare severità, giunte ad identificare anche nella sola perdita del 30% di chances elementi per riconoscere il flesso causale) ha trovato in alcune sentenze un ricorrente conforto ermeneutico, tanto da far individuare, in tema di causalità omissiva, i criteri “dell’alto grado di probabilità logica”, della “elevata credibilità razionale”, della “probabilità vicina alla certezza” e della “percentuale vicina a cento”.

Sicché, in presenza di disparità di pronunce ancora esistente nell’ambito dei diversi collegi, la quarta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 febbraio - 16 aprile 2002, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione relativa ad una vicenda giudiziaria avente per oggetto un omicidio per colpa professionale medica, sul presupposto del “radicato contrasto interpretativo formatosi all’interno della stessa sezione, in ordine alla ricostruzione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico chirurgo”!

A detto medico chirurgo veniva addebitato di non aver compiuto, durante il periodo di ricovero di un proprio paziente, una corretta diagnosi e di non aver consentito una appropriata terapia. Si trattava, quindi, della individuazione dell’esistenza o meno del rapporto causale fra la condotta, prevalentemente omissiva addebitata all’imputato e l’evento morte del paziente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza dei giudice di merito ed hanno affermato i seguenti principi, rinvenibili anche nelle successive sentenze 38334 del 3.10.02 e 4840 del 3.2.03 della stessa quarta sezione della Suprema Corte:

1) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica -universale o statistica- si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;

2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o probabilità logica;

3) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio;

4) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative -la c.d. giustificazione esterna- della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da provare.

Le Sezioni Unite, quindi, hanno respinto ogni interpretazione che, ai fim della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato, si basi esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, mostrando, in tal modo, di propendere verso quello della certezza processuale ovvero dell’alto elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

La serietà di fondo della sentenza in questione e dell’indirizzo giurisprudenziale assume maggior rilevanza sol che si consideri lo sforzo di ricondurre la causalità al processo e di rendere davvero centrale l’opera del giudice penale.

Questa sentenza, inoltre, per dirla con Io Stella (autore di saggi fondamentali in materia, quali Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale; Giustizia e modernità; La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria; Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite) rinsalda le basi del fondamento granitico dell’amministrazione della giustizia penale in una democrazia come quella italiana, costituito dalla netta separazione tra colpevoli ed innocenti e ripudia, con estrema determinazione, le ideologie giuridiche degli stati autoritari e totalitari.

In tale prospettiva non si può non individuare nel più approfondito sforzo processuale del giudice nel processo il punto di equilibrio fra la protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, che rappresenta ancora, anche nella realtà della professione medica, il più angosciante interrogativo in tema di malpractice.

Le iniziative nel parlamento italiano

Di tanto, peraltro, si è finalmente reso consapevole nel nostro paese anche il legislatore.

In questa XIV legislatura è stato presentato —fra gli altri- col n. 108 un disegno di legge del senatore Antonio Tommasini avente per oggetto “nuove norme in tema di responsabilità professionale de! personale sanitario”.

Il disegno di legge fa salve le modifiche radicali ai codici (anche a quello penale) per ritenute ragioni di speditezza dell’iter parlamentare. Esso, allo stato, è ancora bloccato al Senato.

Ecco, comunque, la linea guida del disegno di legge:

“E’ utile ricordare che, da una situazione di quasi immunità del medico impegnato in attività di diagnosi e cura, quale risultato di una interpretazione della disciplina del codice civile (e, in particolare, dell’art. 2236 del codice civile) accusata di sbilanciamento, appunto a favore della classe medica, sia progressivamente giunti ad un atteggiamento di favore giurisprudenziale per le posizioni del paziente. E ciò attraverso una radicale rimeditazione delle precedenti prassi interpretative, tale da canalizzare su chi esercita i ‘attività sanitaria responsabilità, in relazione alle quali il richiamo alla “colpa” dell’operatore tende ad essere visto in funzione essenzialmente strumentale: Come veramente funzionale, cioè, alla soddisfazione dell’esigenza, considerata prioritaria, di garantire comunque una restituzione dell’integrità fisica al soggetto menomato. Partendo dalle considerazioni sopra esposte e dalle continue pressioni delle società scientifiche interessate, il disegno di legge che viene qui presentato si pone modesti ma significativi obiettivi che possono essere così riassunti: attenuare la pressione psicologica e l’animo a volte vendicativo del paziente nei confronti dei sanitari; accelerare la soluzione delle vertenze giudiziarie, afflitte dal generale rallentamento della macchina giudiziaria civile italiana; garantire, nelle vicende giudiziarie, che gli esperti chiamati ad esprimere un parere spesso determinante in tema di responsabilità medica (arbitri e consulenti tecnici di ufficio) siano all’altezza della situazione. Nonostante alcuni apprezzabili tentativi intrapresi da alcune società scientifiche maggiormente interessate al problema per clamorose vicende giudiziarie che hanno colpito alcuni degli associati (ginecologia ed ostetricia, chirurgia plastica, radiologia) si ritiene che il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati presupponga alcune innovazioni legislative. Da qui il disegno di legge che prevede i seguenti aspetti:

a) far ricadere tutte le responsabilità per danni alla persona occorsi nelle strutture sanitarie ospedaliere sugli enti stessi, secondo il principio già accettato dalla più recente giurisprudenza che l’attività del sanitario (medico, infermiere, ostetrica) è solo un momento, una parte di una più complessa prestazione alla cui realizzazione concorre integralmente un assetto organizzativo che ha come compito istituzionale 1 ‘erogazione di servizi sanitari in regime contrattuale;

b) prevedere un ‘assicurazione obbligatoria con massimali e premi fissati a livello centrale per tutte le strutture sanitarie ospedaliere sia pubbliche sia private; le inclusioni di queste ultime abbatterebbero una disparità di trattamento tra operatori sanitari che prestano servizio in strutture pubbliche, private o private convenzionate (accreditate secondo la moderna dizione) e porrebbero fine a grottesche situazioni in cui, in alcune strutture private con parziale convenzionamento dei letti, i medici sono tutelati dall’ente allorché operano nella parte convenzionata e non lo sono allorché assistono pazienti solventi; l’istituzione del regime di obbligatorietà dell’assicurazione per le strutture ospedaliere può offrire alle parti che si trovano in rapporto potenzialmente conflittuale un livello più accettabile di tutela; tale regime offre, infatti, alla vittima dell’evento dannoso certezza e rapidità del risarcimento, attraverso le caratteristiche tipiche dell’assicurazione obbligatoria, rappresentate non solo dall’ovvia esclusione dell’eventualità dell’impossidenza del danneggiante, ma, soprattutto, dall’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e dall’incompatibilità con essa di irragionevoli restrizioni della copertura assicurativa sotto il profilo del rischio assicurato;

c) favorire, senza rendere obbligatorio (il che potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione) il ricorso all’arbitrato e all’eventuale pronuncia secondo equità delle vertenze di responsabilità medica; ciò consentirebbe la rapida risoluzione di numerose vertenze, con auspicabile soddisfazione sia del danneggiato sia delle imprese di assicurazione che non vedrebbero protratte all’infinito le loro vertenze giudiziarie; d) prevedere, ove possibile, norme che snelliscano le procedure per il risarcimento del danno e termini perentori per la conclusione delle vertenze (offerta o diniego da parte dell’assicuratore entro novanta giorni dalla richiesta; conclusione dell’eventuale giudizio arbitrale entro novanta giorni dalla designazione del collegio, salvo casi di particolare difficoltà tecnica);

e) costituzione di un albo nazionale e dei consulenti tecnici di ufficio cui ricorrere obbligatoriamente in caso di simili contenziosi; tale albo dovrebbe prevedere i ‘annotazione delle singole specialità in modo che il giudice sia in grado, qualora venga inoltrata specifica istanza dalla parti, di nominare un consulente tecnico di ufficio o un arbitro con piena cognizione sui temi oggetto della vertenza”.


La Legge Kouchner del Parlamento francese

Su altro fronte, in Francia, si è mosso il Parlamento con la legge Kouchner n. 303 del 4 marzo 2002, che ha indubbiamente aperto nuovi scenari, tutti da verificare, nel complesso problema dei confini fra responsabilità civile e sicurezza sociale.

E’ indubitabile che la tutela della salute rappresenti un diritto basilare per ogni cittadino (anche la Costituzione Italiana all’art. 32 conserva tale principio), ma è anche vero che gli incerti confini fra responsabilità e danno risarcibile necessitano di una regolamentazione razionale e coerente. E’ quello che non è accaduto in Francia con la legge sopra indicata, maturata in un clima polemico nel paese oltre che fra i giuristi, a seguito del c.d. “affaire Perruche”. Infatti, l’assemblea plenaria della Corte di Cassazione francese con una sentenza del 17.11.02 ha ritenuto risarcibile il danno a favore di un bambino nato con gravi malformazioni dovute al contagio della rosolia contratta dalla madre durante la gravidanza, colposamente non diagnosticata dai medici. La Corte ha finito col sorvolare sull’esistenza del nesso causale fra il fatto colposo dei sanitari ed il danno alla persona del piccolo Nicolas Perruche. In tutta fretta il legislatore francese ha inserito nella legge “relative aux droits des malades et à la qualitè du systhème de santé” un titolo dedicato ai portatori di handicap ai quali, quale che sia la causa della malformazione, è consentito di far ricorso alla solidarietà nazionale.

In buona sostanza, per dirla con l’avvocato Valòrie Koskas:

“Avant l'arret Peruche, les parents puvaient se retourner contre le médicin qui n ‘avait pas su diagnostiquer le handicap. Les parents obtnaient alors une indemnisation pour le préjudice moral qu ‘ils avaient subi en raison du mouvais diagnostic.

Avec l’arret Perruche, pour la première fois en France, la cour de cassation reconnaissait le principe d’une indemnisation aux enfants nés handicapés, dès qu ‘en raison d’unefaute médicale, leur mère a étéprivée de lapossibilité d’avorter”.


Aggiunge a questo punto la Koskas:

“Mais le législateur a suivi I ‘opinion publique et a rendu une bl “anti Perruche” le 4 mars 2002, en vertu de laquelle, on renvoie la prise en charge du handicap à la solidarieté nationale. Par ailleurs, il a été prévu que cette boi serait d ‘application immédiate”.

E poì conclude con un assillante interrogativo:

“Finalement, on se domande si c’est le système judiciaire ou médical qui est le pire, ou si filnalement, c‘est la vie qui est très dure”.

La legge in questione, però con l’inserimento, dal titolo “reparation des consequences des ensques sanitaires” sposta l’asse portante dei nuovi diritti dei malati e sostituisce al rapporto/conflitto paziente-medico, la mediazione di strutture pubbliche a dimensione regionale, con il ricorso a periti iscritti in una lista nazionale e, conseguentemente, ad assicuratori che garantiscano seriamente la responsabilità civile.

L’innovazione introdotta dal legislatore francese e la articolata problematica ancora dibattuta in Italia, in uno con il tentativo di costruire un modello europeo di risarcimento dei danni, rappresentano alcune delle questioni sottostanti e speculari rispetto alle ipotesi di cattivo esercizio professionale dell’arte medica.

Verso la riforma del Codice penale italiano

Non a caso la Commissione nominata nella scorsa Legislatura per la redazione di un progetto di riforma del Codice Penale, presieduta dal Prof. Grosso, all’art. 14 ha previsto che “non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, se il compimento dell’attività omessa avrebbe impedito con certezza l’evento”.

La relazione di accompagnamento al progetto precisa che per “certezza” deve intendersi “quella probabilità confinante con la certezza che può ragionevolmente raggiungersi”. Non sono ancora noti i risultati del lavoro della nuova Commissione, presieduta dal Dott. Carlo Nordio, anche sullo specifico punto, ma è certamente auspicabile che non si realizzi una versione di tendenza o la rielaborazione di un modello ermeneutica qual è quello innanzi indicato, che appare rispondente alla esigenza di risoluzione delle problematiche indicate.

La colpa professionale medica tra società e diritto

Il progressivo diffondersi, anche a livello di mass-media, della denuncia di errori dei medici, la cosiddetta “malpractice”, ha finito col sollecitare un fermento sempre più vivo nella società ed in quella italiana, forse, in modo particolare, tanto da determinare un effetto domino che ha coinvolto strutture ospedaliere pubbliche, cliniche private, medici, medici legali, associazioni di categoria, magistrati, avvocati, Tribunale del malato, assicuratori etc.

Sono scattati meccanismi di autodifesa dei medici (c.d. medicina difensiva) con defatiganti controlli e trattamenti per prevenire paventate conseguenze giudiziarie. Si è dimenticato che in Italia esiste un Servizio Sanitario Nazionale che nulla ha a che fare con il modello rigorosamente privatistico esistente in USA. Si è dimenticato che per realizzare una “medicina migliore” i principi di solidarietà sociale e le responsabilità professionali debbono essere espressi in modo chiaro e definito. Se per un verso non si può più essere schiavi della ideologia della fatalità, per altro verso non si può pretendere che i medici svolgano il loro lavoro con l’assillo di un quasi automatico sbocco giudiziario per possibili errori di cui, peraltro, spesso viene amplificata la rilevanza anche in virtù delle ansie risarcitorie dei pazienti.

Nel nostro paese si vive più a lungo (76 anni gli uomini ed 82 le donne) e sei italiani su dieci dichiarano di stare bene e tre su dieci di essere in condizioni discrete.

Tuttavia non si può negare anche che esistono carenze organizzative, qualitative e di dotazioni dei servizi offerti dalle strutture sanitarie che condizionano la sicurezza e la qualità della pratica medica assistenziale. 11 numero crescente di cause vinte contro ospedali e medici assicurati impone un ripensamento che non lasci più spazio alla improvvisazione.

“La medicina -è stato detto- non è una scienza e tanto meno una scienza esatta. Non lo è e non potrà mai esserlo, come ogni altra disciplina dedicata al mondo degli esseri viventi, che per la loro intrinseca variabilità possono essere considerati solo in termini probabilistici. Sarebbe già una bella cosa che il medico, nella cura del paziente, tenesse conto di tutte le conoscenze biologiche disponibili, nel tentativo di dare almeno una solida base sperimentale alle decisioni pratiche che prende o suggerisce”.

Eppure la rabbia dei malati cresce e si diffonde il terrore nella classe medica. Il clima da stato d’assedio colpisce ortopedici (18,2%), chirurghi (13,8%), ginecologi (10,9%), oncologi (10,1%), internisti (7,1%), oculisti (5,5%) cardiologi (4,6%), urologi (3,8%), dentisti (3,5%), neurologi (3,1%), ma anche anestesisti, ecografisti ed altri specialisti.

E’ indubbio, a tal punto, che il segnale forte sul rischio sanitario, almeno nella fase giudiziaria ed ad un altissimo livello di competenza, sia di grande rilevanza. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione rappresenta, però, un momento di riflessione scientifica che con difficoltà potrà rappresentare soltanto una rara avis o, come qualcuno ha detto, una stella che potrà rischiare di cadere in una possibile notte di San Lorenzo.

Ma nulla di più. Il malessere che aleggia fra la gente, negli ospedali, nelle ASL non può essere risolto per rescriptum principis, nè con un fermo ed autorevole pronunciato giurisprudenziale, sia pure supportato da un retroterra dottrinario frutto di un continuo lavorio scientifico.

Il deterioramento del rapporto medico-paziente potrà essere sanato, se possibile, sul piano legislativo e da uno sforzo comune che faccia davvero riflettere.

E’ stato icasticamente affermato che “quando la punta di un bisturi si poggia sulla carne viva di un paziente, del tutto indifeso, non c’è certezza di quello che accadrà. Il destino potrà aver messo il paziente nelle mani di un chirurgo o di un altro. E questo può fare la differenza, anche quella fatale”. Il problema non è impedire ai cattivi dottori di danneggiare i pazienti, ma evitare che questo succeda ai medici bravi.

Sicché, ancora in presenza di un non debellato pessimismo, non guasta la sottile ironia di Molière che, nell’atto III, scena I del Don Juan ricorda: “Quando le cose vanno bene i medici se ne prendono il merito, e se il tuo malato è un uomo fortunato, fai bene ad approfittarne anche tu, e a lasciare che attribuiscano alle tue cure tutto ciò che di buono viene dalla sorte o dalle forze della natura”.

Il che, non è poco!!