2008 Aspetti macrovalutativi

ASPETTI VALUTATIVI E RISARCITORI DEL MACRODANNO

XVII Congresso Medico Giuridico Internazionale
Associazione Melchiorre Gioia
Vulnera Mentis II
Aspetti valutativi e risarcitori del macrodanno
Il macrodanno in ambito penale (ovvero, lo sgomento del pratico del diritto)



Nel corso di un recente congresso dell'Associazione Melchiorre Gioia ho avuto l’opportunità di segnalare l'emergere di un dato significativo risultato da un monitoraggio fra gli avvocati che operano nel campo dell'infortunistica stradale: la propensione a sporgere querela in caso di incidente con lesioni, con conseguente aumento del contenzioso in sede penale e sviluppo di un intreccio particolare fra risarcimento del danno e problemi per il querelato-assicurato, anche nel rapporto con la sua compagnia di assicurazione.

Uno degli aspetti della problematica è rappresentato dal macrodanno in ambito penale, con riferimento al Giudice di Pace.

1. Un incidente stradale tra civile e penale: chi è il giudice competente?

Nel caso in cui una persona si trovi coinvolta in un sinistro stradale "non mortale" per il suo avvocato si aprono varie possibilità:

1) agire soltanto dinanzi al Giudice civile;
2) sporgere querela ed adire il Giudice penale, dinanzi al quale esercitare l'azione civile tramite la costituzione di parte civile;
3) sporgere querela ed avviare il giudizio penale e contestualmente agire civilmente per i danni, valutando successivamente se costituirsi o meno parte civile dinanzi al Giudice penale.

Questo raggio di possibilità determina talune discrasie in ordine alla individuazione del Giudice competente nelle rispettive sedi civile o penale.

La competenza del Giudice civile è suddivisa tra Giudice di Pace e Tribunale. Il Giudice di Pace civile ha un ambito davvero ristretto di operatività, soprattutto in tema di macrodanno, in quanto le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti sono limitate al valore della controversia non superiore ai 30 milioni di vecchie lire (15.493,71 Euro). Per le cause di valore superiore è invece competente il Tribunale.

La problematica sulla competenza circa lo stesso fatto (ovvero della stessa lesione a seguito di incidente stradale) appare evidente ìctu oculi nel momento in cui si va guardare la competenza del Giudice di Pace penale (a decorrere dal 1° gennaio 2002) stabilita dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Secondo tale provvedimento la sua cognizione deriva dal titolo del reato (e logicamente ... non dal valore della causa) ed abbraccia delitti di notevole diffusione contro la persona (quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso); contro l'onore (quali l'ingiuria e la diffamazione); contro il patrimonio (quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui). Però è un hortus conclusus, significativo ma limitato.

Il reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590 c.p. (che a noi interessa in quanto reato configurabile a causa di incidente stradale a cui si collega la quantificazione del possibile macrodanno) è attribuito ex art. 4 del d.lg.vo n. 274/00 al Giudice di Pace penale: si tratta di lesioni personali colpose sempre su querela di parte (con l'esclusione di fattispecie connesse alla colpa professionale, ai fatti commessi in violazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o comunque determinanti una malattia professionale di durata superiore ai 20 gg).

Tale previsione normativa attribuisce quindi al Giudice di Pace la competenza a trattare e definire tutti i processi di lesioni colpose (siano essi di natura lieve, grave o gravissima) eccezion fatta per quelli non a querela della persona offesa.

Ciò comporta che il Giudice di Pace penale potrà definire in sentenza non soltanto la responsabilità derivante dal reato, ma - in caso di costituzione di parte civile - hquidare un danno che non ha nessun tetto di valore, a differenze del Giudice di Pace civile che invece -come precisato innanzi- non potrà decidere che i danni da lesioni colpose che abbiano un valore superiore a 15.493,71 €.

2. Il dibattito sulla competenza del Giudice di Pace penale per i reati di lesioni colpose alla luce della legge n. 102/06.

La legge 21 febbraio 2006 n. 102 recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", entrata in vigore il I aprile 2006 ha stabilito:

1) rinasprimento delle pene ,per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle relative alla disciplina della circolazione stradale;
2) la possibilità, per quel che riguarda i soli incidenti stradali, per il giudice civile o penale di assegnare al danneggiato una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, convenuto nel giudizio civile ed imputato nel processo penale;

Per quel che riguarda le lesioni personali gravi e gravissime, in proporzione, rinasprimento è ancora più forte, perché vengono innalzati i minimi e i massimi (le lesioni gravi passano da una reclusione da 2 a 6 mesi, ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni, ad una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa), la multa viene abolita per le lesioni gravissime, e aumentata per quelle gravi (prima da 247 a 619 euro, ora da 500 a 2000 euro).

La modifica del sistema sanzionatorio ha posto il problema se tale legge dovesse incidere sulla competenza del Giudice a conoscere dei reati di lesioni colpose derivanti da incidente stradale, che - come detto - è attribuito al Giudice di Pace penale dall'4 del D.L.vo numero 274/2000. Tanto in virtù della considerazione che il Giudice di Pace non può applicare la pena della reclusione, come invece è previsto dall' articolo 2 della Legge 102/20061.

In presenza di un siffatto operare del legislatore, vi è stato un serrato dibattito giurisprudenziale. Il problema è stato risolto nel senso che nessuna disposizione della Legge 102/2006 ha trasferito la competenza dal Giudice di Pace penale al Tribunale in composizione monocratica.

A dirimere la questione è inizialmente intervenuta la Sezione I della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 1294 del 29.11.2006 ha stabilito che la legge 21.2.2006 n. 102 pur introducendo talune modifiche processuali non applicabili al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, non ha tuttavia determinato il venir meno della competenza di quest'ultimo per detti reati, poiché essa, come è stata attribuita dall'art. 4 d.lgs 28.8.2000 n. 274 ratione materiae, non è collegata al trattamento sanzionatorio.

Orbene, per i reati sopra indicati, il Giudice di Pace non potrà comminare pene detentive, ma solo pecuniarie o, nel caso di particolare gravita' e recidiva, di sanzioni alternative quali la prestazione di attività' non retribuite a favore della collettività', od altre forme di lavoro sostitutivoper un periodo comunque non superiore a 6 mesi, ma anche l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a 45 giorni od altre specifiche pene prescrittive.

Nel caso in cui la pena pecuniaria non venga corrisposta, e' possibile che la stessa venga convertita in lavoro sostitutivo (per un periodo superiore ad un mese ma non oltre i soliti sei), salva la possibilità per il reo di interrompere l'obbligo lavorativo effettuando il pagamento.

3. L'intervento della Corte Costituzionale: soluzione del problema?

La questione sulla competenza, così come prospettata sinora, è stata anche rimessa alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, lettera a) del D.Lgs n. 274 del 2000 e 74 c.p.p. in relazione all'art. 7 c.p.c, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui permette la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile.

La Corte Costituzionale - con recentissima ordinanza n. 138 del 5.5.2008 - ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che «il meccanismo procedurale che assicura il simultaneus processus, pur non essendo oggetto di garanzia costituzionale, costituisce certamente una modalità processuale finalizzata all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori ; e che la disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 c.p.c. non può essere ritenuta irragionevole».

Sula base di tali considerazioni è stato quindi ritenuto non esservi nessuna violazione del principio di uguaglianza né del del principio del giudice naturale precostituito per legge: ne consegue che Giudice di Pace penale ben può decidere sull'azione civile senza per questo incontrare gli stessi limiti valoristici che avrebbe in relazione al medesimopetitum in sede civile.

Infatti la Corte Costituzionale nel dichiarare l'infondatezza della questione ha sottolineato come il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le regole di ripartizione della competenza, purché si tratti di scelte non manifestamente irragionevoli.

Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 25 comma I della Costituzione, i giudici costituzionali hanno ribadito che è la predeterminazione per legge dei criteri di azione del giudice asoddisfare pienamente il canone costituzionale, non già la sua audizione nel caso concreto. Il che è - secondo la Corte Costituzionale - in linea con la ratio del principio del giudice naturale precostituito per legge, che risponde proprio al diritto fondamentale ad avere un giudice indipendente e imparziale, il quale, nel conflitto tra opposte pretese sottoposte al suo giudizio e tra le parti che ne sono portatrici nel processo non possa dare adito al dubbio di essere stato appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea a essere orientata in vista di un determinato giudizio.

Non assume quindi nessun rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta dal Giudice di Pace o al Tribunale: il criterio di predeterminazione della competenza, infatti, ricade nella discrezionalità del legislatore.

Il che la dice lunga in termini di certezza del diritto e di coerenza dell'ordinamento, anche se un monitoraggio sull'esperienza fino ad ora maturata in merito a questa problematica potrebbe offrire nuovi e stimolanti occasioni di riflessione anche al nostro legislatore che, in alcuni casi, appare quanto meno "disattento".

4. Il Giudice di Pace penale alle prese con il macrodanno

Da quanto innanzi esposto emerge che la competenza del Giudice di Pace penale comprende tutte le ipotesi di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale. In relazione a detta tipologia di reati, infatti, sussistono tutti i requisiti cui è subordinato l'attivarsi di questa peculiare giurisdizione: si tratta di reati perseguibili a querela, che non presentano alcun collegamento, quanto alla loro genesi, con le particolari norme di prevenzione sopra indicate e non comportano, di solito, esiti diagnosticabili quali malattie professionali.

Tale soluzione sulla competenza ha, di fatto, lasciato al Giudice di Pace penale la possibilità - in caso di costituzione di parte civile - di considerare danni di qualsiasi importo e specie (lasciando fuori, ovviamente, solo l'ipotesi di sinistro mortale di competenza del Tribunale monocratico) creando, di fatto, un evidente ossimoro giuridico che prevede la possibilità per un "piccolo" Giudice di trattare un grande danno.

Nello specifico il macro danno è quello "patrimoniale" e "non patrimoniale" e ruota intorno alle fondamentali categorie di danno biologico9, esistenziale10 ... (non per tutti e...forse non ancora per molto ) e danno morale su base comunale. Le già ridottissime competenze si videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria.

Gli esempi (significativi ma preoccupanti) non mancano: il GdP penale De Vincentiis di Taranto - sent. del 15.5.2007 - si è trovato a decidere una causa per lesioni colpose da sinistro stradale in cui ha condannato l'imputato alla pena di 350,00 € ... ed ha liquidato una provvisionale dell'ammontare di 200.000,00 €, demandando al Giudice civile la liquidazione del residuo risarcimento per i danni fisici, materiali e morali nascenti dal reato (Giudice da identificarsi - per limite di valore - nel Giudice ordinario e non nel Giudice di Pace).

Il reato ritenuto in sentenza ha riguardato un sinistro durante il quale l'imputato, alla guida della sua autovettura Lancia "all'incrocio con una via cittadina entrava in collisione con un motoveicolo Kawasaki 500 non ottemperando al segnale di dare precedenza sulla via da lui percorsa".

Nel merito il Giudice, con una valutazione di tipo "dinamico" civilistico, ha considerato non esservi "Nessun dubbio sulla dinamica del sinistro: l'auto condotta dall'imputato non ha rispettato il segnale di dare precedenza posto sulla via Umberto, all'incrocio con la via Savino ed ha impegnato quest'ultima strada ponendosi in modo quasi ortogonale rispetto alla via Savino, occupando quasi tutta la corsia di marcia dalla quale proveniva il motociclo".

Per quanto riguarda i danni fisici il querelante, costituitosi parte civile, lamentava considerevoli pregiudizi. Dalla documentazione medico ospedaliera prodotta emergeva tout cour che, a seguito di un ricovero immediato presso il reparto di rianimazione del nosocomio, veniva diagnosticato un "trauma vertebrale dorsale, con fratture multiple ed interessamento mialico; trauma toracico chiuso con fratture multiple costali e contusione polmonare. Veniva trasferito in una Unità Operativa di Neurochirurgia, in prognosi riservata, con la stessa diagnosi.

In quel reparto operativo veniva diagnosticata una paraplegia da trauma vertebro midollare, frattura di T8, trauma toracico e veniva sottoposto a interventi operatori di toracotomia destra, somatectomia di T8. sostituzione del corpo vertebrale e stabilizzazione T9 e T6 mediante placca e viti. Una volta stabilizzato veniva trasferito, con diagnosi di "paraplegia da trauma vertebro midollare D8 stabilizzato chirurgicamente da D6 a D9 in politraumatizzato, presso un presidio ospedaliero di riabilitazione per l'inizio di un processo riabilitativo.

Da detto presidio ospedaliero veniva dimesso in data 29.7.2005, per rientrare il 3.8.2005 fino al 15.10.2005 e nuovamente dal 5.11.2005 per continuare il programma di riabilitazione nel corso del quale (certificazione del 18.11.2005 confermata sostanzialmente il 3.3.2006) veniva certificato trattarsi di "paziente vigile, collaborante, orientato, tono dell'umore depresso, ipotonotrofia muscolare agli arti inferiori, paraplegia complicata da ipertono di tipo spastico, livello sensitivo D8-D9, deficit della sfera sessuale, vescica e alveo neurologici, lesioni da decubito".

Verosimilmente, sulla base della sola cartella clinica, il Giudice di Pace ha ritenuto: "in considerazione di uno stato clinico abbastanza complicato e complesso che, ai fini della quantificazione complessiva dell'intero danno riportato, richiederebbe tempi abbastanza lunghi che potrebbero produrre una ingravescenza con ulteriori guasti dell'umore e somatizzazioni dello stato psico-fisico, si ritiene necessario corrispondere nella immediatezza una provvisionale, riconoscendo il diritto del sig. XXX al risarcimento per tutti i danni fisici, morali e materiali subiti in conseguenza del sinistro stradale rinviandone la determinazione, la quantificazione e la liquidazione ad apposito separato giudizio".

Al fine di dare il quadro dell’usus fori in ordine alla effettiva trattazione di reati per lesioni gravissime dinanzi al GdP, richiamo anche un recente procedimento in corso dinanzi ad altro Giudice di Pace (art. 590 e. 1,2,3 e 4 c.p.) in cui il danneggiato ha subito "politrauma, amputazione traumatica della gamba destra, frattura plurifrarnmentaria femore destro" a seguito di un sinistro stradale verificatosi tra un autoveicolo ed un ciclomotore.

In questi processi una figura ormai immancabile è quella del responsabile civile, individuato per lo più nella Compagnia Assicuratrice, che può essere citata non solo dalla parte civile, ma (unico caso previsto dall'art 83 c.p.p.13) anche direttamente dall'imputato.

5. La questione della provvisionale alla luce della legge 102/06.

Guido Alpa ha definito la legge 102/06: "una leggina con effetto deflagrante". La citazione ha un espresso riferimento all'art 5 che recita: "All'art. 24 della legge 24/12/1969 nc 990 è aggiunto il seguente comma : Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà' liquidato con sentenza".

Tale previsione normativa che ha introdotto la possibilità in capo al danneggiato di richiedere una anticipazione di liquidazione delle somme a sé spettanti a seguito di incidente stradale dal quale abbia subito lesioni è stata inserita come ultimo comma dell'art. 24 della legge 24.12.1969 n. 990, poi abrogata a far data dal 1.1.06.

Peraltro, ai sensi dell'art. 147 del Codice delle Assicurazioni:
"nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. 4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Dalla lettura comparata tra la disposizione introdotta con la leggina del 21/02/2006 e l'art. 147 del Codice delle assicurazioni emergono evidenti dissonanze. In primo luogo L'art. 147 subordina la proponibilità di una provvisionale ad uno stato di bisogno che nell'art. 5 introdotto dalla legge 102/06 non è affatto richiesto. In secondo luogo è diversa la percentuale della somma assegnabile.

La sostanza del precetto normativo è quella di voler dare l'opportunità al danneggiato di accedere ad un acconto sul danno, ma resta il problema di come invocare la norma, attesa la duplice previsione legislativa: appare opportuno avanzare la richiesta semplicemente ai sensi dell'art. 5 della legge 102/06 lasciando al Giudice di merito il compito di trovare idonee argomentazioni giustificative dell'applicazione della norma. Se è pur vero che risulta così ridotto l'importo spettante a titolo di provvisionale (dal 30% al 50% anziché i 4/5) nel contempo è escluso ogni onere probatorio in ordine allo "stato di bisogno".

Quanto innanzi, se determina vincoli alla libertà di decidere in ordine alla provvisionale per il Giudice civile (ovviamente e di fatto del Tribunale o della Corte di merito), lascia invece piena libertà al Giudice di Pace penale che può spaziare come crede nel riconoscere macro provvisionali non soggette a limiti né percentuali né di prova (quanto meno in ordine allo stato di bisogno).