2010 Micropermanenti

LA VALUTAZIONE DELLE MICROPERMANENTI IN AMBITO PENALE

DE MINIMIS CURAT PRAETOR II

MICROPERMANENTI
TRA NORMATIVE E SENTENZE ALLA RICERCA
DI UN CENTRO DI GRAVITA' PERMANENTE

PISA 21/22 MAGGIO 2010

Sommario: 1. Un "piccolo" giudice per un piccolo danno...e non solo!; 2.Il gioco delle parti...e le parti in gioco; 3. Due piedi in due scarpe? L'impossibile frazionamento del danno;4. La personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale connesso ad una menomazione micropermanente: il divieto di automatismo nel risarcimento; 5. Le "sentenze di S. Martino": questioni di incostituzionalita' o effetto dirompente?; 7. Il Giudice di Pace penale alle prese con la liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti: un dato di esperienza territoriale; 8. Conclusioni.

&nbsp &nbsp 1.Un "piccolo" giudice per un piccolo danno...e non solo!
&nbsp &nbsp La valutazione del danno relativo al "piccolo trauma" puo' trovare sfogo giudiziario in ambito penale allorche', a seguito di sinistro stradale o di altra natura ( fatta eccezione per fatti commessi in violazione delle norme previste per la prevenzione i infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale)1, il danneggiato decida di sporgere querela oppure proporre il ricorso immediato al giudice ex art. 21 D.lv.o 274/2000 (atto ibrido che necessita' della contestuale domanda risarcitoria, che permette al danneggiato di ottenere l'avvio del procedimento penale nei confronti del danneggiante nell'arco di 90 giorni, a fronte di tempi ben piu' lunghi in caso di presentazione di una querela)2. Il fatto criminoso dara' luogo all'instaurazione di un procedimento penale per il reato di lesioni personali colpose ex art 590 c.p. di competenza del Giudice di Pace3, il quale- in caso di scelta da parte del danneggiato di esercitare l'azione civile nel giudizio penale4 - avra' la possibilita'5 di quantificare danni di qualsiasi importo (lasciando fuori solo l'ipotesi di sinistro mortale di competenza del Tribunale monocratico) creando, di fatto un evidente ossimoro giuridico che prevede la possibilita' di un "piccolo" giudice6 di quantificare "micro" e "macro" danni. In particolare il piccolo danno provocato dalle c.d. micro permanenti7, o meglio delle menomazioni all'integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' di cui al d.m. 3/7/2003 (in G.U 211dell'11.9.2003), con postumi permanenti lievi o lievissimi8, sara' oggetto di quantificazione solo a seguito della ritenuta responsabilita' dell'imputato, e sulla base dell'esatta individuazione dell'eventuale concorso di colpa tra danneggiato e danneggiante. Chiaro e' l'azione civile i sede penale necessita di una valutazione composita rispetto a quella esclusivamente civilista, che privilegia soltanto l'aspetto risarcitorio: in sede penale infatti il giudice deve porsi il primario problema della individuazione della responsabilita' penale e quindi della pena da infliggere all'imputato, che e' circoscritta in uno spazio sanzionatorio tra 258 euro a 2.582 euro.9 Vi e' da dire che il Giudice di Pace in sede penale, prima di avviare l'istruttoria dibattimentale, ha l'onere di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, che ha un'incidenza di grande rilievo soprattutto in caso di liquidazione di micro permanenti, vista la natura bagatellare del danno.10 Infatti, in considerazione dei piu' brevi tempi di consolidamento per piccoli traumi, sara' possibile ottenere gli elementi necessari per impostare una mediazione efficace secondo quanto previsto dall'art.29 c. 2 D..vo n. 274/200011. Con ferimento ai reati per lesione, in particolare per quelle colpose nelle quali e' rilevante l'intervento dell'assicuratore,- richiamo sul punto quanto affermato all'avv. Polotti di Zumaglia - la diatriba processuale e' molto spesso legata al fatto che tali contrasti non siano incolmabili. L'accordo tra le parti- e quindi il risarcimento del danno- non solo puo' risolvere il processo penale nella fase della conciliazione12, ma puo' portare ad una pronuncia assolutoria in quanto la soddisfazione del danneggiato costituisce causa estintiva del reato. Ove infatti il processo penale abbia fatto il suo corso portando l'imputato a giudizio, se il danno sia stato nel frattempo risarcito dallo stesso imputato o dalla compagnia di assicurazione, ancorche' non citata come responsabile civile, il Giudice di Pace si trova spesso nell'impasse di non poter concludere il processo in assenza di un atto formale di remissione di querela, cui fa ostacolo la recente giurisprudenza che impedisce la remissione tacita per facta concludentia.13 Invero, trova no costante applicazione la previsione normativa di cui all'art.35 D.lvo274/2000 che consente al Giudice di Pace di estinguere il reato14 quando l'imputato dimostra di aver proceduto prima dell'udienza di comparizione del danno mediante le restituzioni o risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.15 Tale doppia condizione alla applicazione della causa di estinzione va logicamente calibrata con riferimento alle diverse ipotesi delittuose: e' evidente che per le lesioni colpose da circolazione stradale sia sufficiente aver soddisfatto il primo requisito previsto dall'art. 35 D.lv.o 274/2000 ovvero il risarcimento del danno. Tale risarcimento deve essere pero' valutato come idoneo da parte del Giudice di Pace il quale dovra' ritenere soddisfatte le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione generale e speciale16: questa valutazione presuppone l'avvenuta accettazione da parte della persona offesa con conseguente stasi processuale sia in sede civile che penale17, seppur- come spesso accade- con uno strascico determinato da una querela presentata con immediatezza del fatto, della quale...si possono essere perse intanto le tracce. Tale osservazione appare quanto mai incalzante- anche se puo' sembrare ovvia- in quanto spesso accade che la natura delle microlesioni (di per se di lieve portata)spinga a volte il danneggiato a fare a meno della difesa tecnica, rivolgendosi autonomamente alle compagnie assicuratrici o confezionando una querela "fai da te"dinanzi alla Polizia Giudiziaria. E'bene segnalare anche la prassi seguita da alcuni avvocati, i quali (a seguito di ricorso immediato al Giudice di Pace penale, con contestuale domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali e conseguente citazione del responsabile civile), ottenuto il risarcimento del danno invia transattiva dalla compagnia assicuratrice del danneggiato (elusivamente per il danno biologico), presentino atto di citazione nei confronti del danneggiato e della sua compagnia assicuratrice al fine di richiedere il danno patrimoniale per i danni subiti dal veicolo (comprensivi persino delle spese per il carro attrezzi per il recupero del mezzo), nonche' per i danni da fermo tecnico del veicolo" da valutarsi equitativamente ex art. 1226 cc. La domanda tesa al risarcimento del fermo tecnico del veicolo trova giustificazione nel principio secondo cui " in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilita' di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, e' possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tale fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall'uso effettivo a cui era destinato. L'autoveicolo e', difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportate dal proprietario, ed e' altresi' soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo" (Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2006, n. 23916.

&nbsp &nbsp 2. Il gioco delle parti&nbsp .... e le parti in gioco
&nbsp &nbsp Instaurato il processo penale, alla prima di udienza di comparazione dinanzi al Giudice di Pace oltre all'imputato e alla persona offesa (che eventualmente decida di esercitare l'azione civile in tale sede), il codice prevede la possibilita' di chiamare in causa anche il responsabile civile, individuabile, nei casi di sinistri stradali, nella figura della compagnia assicuratrice del danneggiante/imputato. L' art. 83 c.p.p. prevede che la legittimazione a citare in giudizio il responsabile civile per il fatto dell'imputato spetti alla parte civile e al pubblico ministero18. Sebbene tale facolta' non sia riconosciuta espressamente dal codice all'imputato, la corte Costituzionale con sentenza dal 16 Aprile 1998 n. 112 ha considerato illegittimo l'art 83 c. p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n. 990, l'assicurazione possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.19 L'intervento della Corte, prima facie lineare e circoscritto, si rivela, a un esame piu' attento, suscettibile di incidere sensibilmente sui motivi ispiratori e sulla fisionomia della disciplina dell'azione civile nel processo penale. Con tale pronuncia, pertanto, la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimita' dell'art. 83 c.p.p, ha esteso la portata prescrittiva della norma censurata includendo l'imputato nel novero dei soggetti legittimati a chiedere la citazione dell'assicuratore quale responsabile civile ai fini del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, che sia oggetto dell'azione civile esercitata in sede penale.20 L'art. 85 c.p.p. riconosce altresi' che il responsabile civile possa intervenire volontariamente nel processo penale. Ultimamente si e' riscontrato un tentativo da parte di alcuni avvocati di intervenire volontariamente in sede penale nell'interesse non dell'assicuratore dell'imputato (ovvero del responsabile civile) ma della compagnia assicuratrice della persona offesa che- sotto un profilo strettamente civilistico- potrebbe essere eventualmente chiamata a rispondere del danno in concorso con l'assicurazione del danneggiante, ove sia riconosciuta una percentuale di colpa anche nella condotta posta in essere da colui che ha subito il danno e che si e' costituito parte civile. Tale ipotesi non risulta essere prevista dal codice di procedura penale che indica tassativamente quali siano ( o possono essere) le parti nel processo penale21, ne' tanto meno sono note pronunce in tal senso da parte della giurisprudenza di merito o di legittimita'22. Cio' che sorprende e' che sia stato ammesso l'intervento volontario del "terzo" (non responsabile civile) dal Giudice di Pace di turno, magari suggestionato dalle originalita' della domanda o indotto in errore da un'errata analogia con il processo civile. Un eventuale orientamento giurisprudenziale che avvalorasse questi interventi "volontari", aprirebbe la straada a un vero duello in sede penale direttamente tra le avverse compagnie assicuratrici...il rischio che l'estensione analogica potrebbe portare anche alla citazione in giudizio dalle altre parti processuali...fino all'assurdo giuridico della citazione da parte del responsabile civile costituito. Per fortuna il processo penale segue logiche diverse dal processo civile, a meno che, la fervida fantasia e l'inventiva dei pratici del diritto e di dottrinari lungimiranti non riesca a configurare nuovi scenari giuridici.

&nbsp &nbsp 3. Due piedi in due scarpe? L'impossibile frazionamento del danno
&nbsp &nbsp La partita doppia tra il civile e il penale che - come si e' visto- spesso gli avvocati tentano di giocare nell'obiettivo di cercare di portare a casa un risarcimento del danno da sinistro stradale quanto piu' cospicuo e nei tempi piu' rapidi possibili , spinge a volte i patrocinatori del danneggiato che hanno scelto di agire in sede civile e non solo a sporgere querela, ma anche a cercare di esercitare una frazione di danno in sede penale, mirando ad un doppio risarcimento. Come e' noto l'art. 75c.p.p.d disciplina il rapporto tra azione civile e azine penale, prevedendo che l'iniziativa risarcitoria nell'una e nell'altra sede promossa comporti la paralisi di quella corrispondente.23 Nel caso in cui pero' l'avvocato del danneggiato tenti di frazionare il petitum, agendo ad esempio per il danno patrimoniale in sede civile e per il danno patrimoniale in sede penale, il Giudice di Pace dovra' chiedere l'inammissibilita' della eventuale costituzione di parte civile. Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimita' ha stabilito con indirizzo costante e consolidato che deve escludersi il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel recedente giudizio.24 Il principio, sancito con la pronuncia del II sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 7126/2000, risponde alla logica penale, seppure per un diverso petitum, qualora in precedenza la pretesa del danneggiato da reato abbia trovato soddisfacimento in sede civile e sia cristallizzata in una sentenza di merito anche non passata in giudicato.25 Cio' comporta che la scelta tra la via civile e quella penale debba considerarsi reversibile (nel senso che l'azione civile puo' essere trasferita nel processo penale) sino al momento in cui il giudice civile , preventivamente adito, non si sia pronunciato sulla domanda sulla quale e' chiamato a pronunciarsi. L'ordinamento non ammette, infatti, che il giudice possa essere chiamato a pronunciarsi due volte, col pericolo di contrasto tra giudicati, sulla stessa causa petendi; cosi', nel caso in cui vi sia identita' di causa petendi, appare del tutto conseguente che non sia ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale perche' cio' potrebbe condurre ad una nuova (o addirittura diversa?) pronuncia su una questione gia' decisa.26

&nbsp &nbsp 4. La personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale connesso ad una
&nbsp &nbsp menomazione micropermanente: il divieto di automatismo nel risarcimento

&nbsp &nbsp Il danno da lesione micropermanente si compone delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e ruota essenzialmente intorno alla categoria cardine del danno biologico27: le micropermanenti infatti non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico.28 In proposito, il Giudice di Pace di Milano bene afferma che " le lesioni di lieve entita' (cosiddette micropermanenti) non comportano in genere conseguenze pratiche immediate sull'attivita' dinamico-relazionale del soggetto; esse, pertanto, non attribuiscono al danneggiato il diritto al ristoro del pregiudizio morale, il quale rimane invece incluso nella liquidazione del danno biologico effettuata mediante i criteri dettati dall'art. 239 d. lg. N.209/2005".29 Ancor piu' incisiva e' la pronuncia del Giudice di Pace di Bari: "in materia di risarcibilita' del danno non patrimoniale, giova evidenziare che, dopo un lungo percorso giurisprudenziale, il genus danno non patrimoniale comprende il danno biologico, da intendersi come lesione dell'integrita' psico-fisica; il danno morale, da intendersi come patema d'animo- sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un resto o nei casi previsti dalle legge, ossia in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti ed il danno esistenziale, consistente nel pregiudizio che alteri le abitudini e gli aspetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Di recente (11.11.208 n. 26972), la S.C. di Cassazione, Sezione Unite, ha concepito il danno non patrimoniale come unica categoria di danno in cui rientrano tutti i pregiudizi subiti dall'individuo (danno biologico permanente- danno morale, allegato e provato anche in via presuntiva)- danno esistenziale, ecc."30 Per facilitare i criteri di calcolo il legislatore ha previsto con il D.M. 3.7.2003 il sistema tabellare al fine di determinare una lista preconfezionata relativa alle percentuali di danno cui calibrare l'ammontare del risarcimento dell'invalidita' micro e macro permanente31, attraverso le quali il Giudice sara' facilitato nel procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione32 del danno biologico, talche' le sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato dovranno esserevalutate nella loro concreta portata affinche' la lesione subita possa essere compensata nella sua totalita'. Ed e' proprio sulla valutazione del danno non patrimoniale e, sulla conseguente sua liquidazione, che la giurisprudenza di merito e' pervenuta a diverse interpretazioni e all'affermarsi di prassi giudiziarie tutt'altro che omogenee. Nonostante l'esistenza delle summenzionate tabelle (ormai ritenute desuete, ma oggetto di recente revisione)che quantificano la somma da corrispondere al soccombente, la giurisprudenza sembra essersi orientata nella direzione di una valutazione dell'effettiva sofferenza patita dal soggetto infortunato. Il primo passo in questa direzione viene, per l'appunto, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con gli ormai famosi arresti del novembre 2008 ch e hanno riaperto gli spazi di manovra nella liquidazione del danno non patrimoniale per i giudici, ed ancora prima, per gli avvocati.33 Senza soffermarmi sull'argomento, ancora oggetto di vivo e approfondito dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ritengo che possa riassumersi il principio enunciato nell'assunto secondo cui "la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in se' considerata. Sofferenza la cui intensita' e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento." 34 A e delle suddette sentenze "gemelle" delle SS. UU. della Corte di Cassazione, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale e' incentrato sulla problematica dell'autonomia del danno morale: dottrina e giurisprudenza (di merito e di legittimita') successiva alle sentenze c.d. di "San Martino" hanno riconosciuto l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico. La stessa terza sessione della Corte di Cassazione35, che aveva determinato la rimessione della questione alle SS. UU, ha affermato nella pronuncia n.29191 del 12 dicembre 2008 che "nella valutazione del danno morale contestuale ala lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia, in relazione alla diversita' del bene protetto che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana della gravita' del fatto, senza che possa considerarsi valore della integrita' morale una quota minore del danno alla salute36. Nell'ottica tesa a riconoscere autonomia al danno morale, si pone la recente novella legis di cui al d.p.r. n. 37 del 3 marzo 209 che ha sancito la diversita' del danno morale da quello biologico (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero). L' art.5 del d.p.t. 37/2009 ( sezione afferente i criteri di liquidazione delle invalidita') riconosce alle lett. c) e d) l'esistenza e la risarcibilita' del danno morale. In particolare la lett. c) del citato articolo chiarisce in che modo vada calcolato e risarcito il danno morale: " la determinazione del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'eventodannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico".37 Evidente e' la preoccupazione degli operatori del diritto, in primis i giudici, ai quali si impone il dovere di effettuare una scelta di campo sul principio da seguire nell'individuazione del danno e quindi se ritenere il danno biologico comprensivo di quello morale oppure no, L'obbligo di motivare adeguatamente la sentenza, in conseguenza all'allargamento dei margini di discrezionalita' nella liquidazione del danno non patrimoniale impone ai giudici di scegliere il filone giurisprudenziale cui riferirsi. Sull'onda lunga della personalizzazione del danno non patrimoniale relativo ad una menomazione psicofisica anche una micropermanente, ad esempio, puo' presentare caratteristiche eccezionali tali da far travalicare i confini dell'adeguamento medio.38

&nbsp &nbsp 5. Le "sentenze di San Martino": questioni di incostituzionalita'39 o effetto dirompente?
&nbsp &nbsp Le c.d. sentenze di San Martino40 hanno portato ad un adeguamento dei valori di risarcimento del danno alla persona affermando il principio non codificato del danno non patrimoniale quale categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente classificate.41 L'operazione di restyling delle tabelle di mi micropermanenti ha segnato una svolta nel senso di dare maggiore coerenza alla nozioni base di danno non patrimoniale, nelle sue componenti costitutive, ed una ricerca di criteri di personalizzazione dl danno maggiormente aderenti al caso concreto, al fine di scongiurare duplicazioni, non soltanto processuali, ma anche risarcitorie.42Le sentenze del 2008, nel disegnare il danno non patrimoniale come categoria d'ora innanzi onnicomprensiva, risultano invero alquanto frammentarie. Conseguentemente, secondo la Corte Suprema di Cassazione, parlando di danno biologico si utilizzerebbe un nomen dai connotati meramente descrittivi: sofferenze e patemi rivelano solo ai fini del quantum del danno risarcibile. Il principio fondamentale, di carattere generale, enunciato dalle sentenze in questione e' quello dell'integralita' del risarcimento del danno alla persona in forza di criteri liquidativi suscettibili di essere modificati discrezionalmente ad opera del giudice. La liquidazione autonoma del danno morale43 e' stata fatta oggetto di censura da parte delle su richiamate sentenze "gemelle" anche se si tratta, comunque, di un'interpretazione giurisprudenziale la quale, nella prassi giudiziaria, potrebbe essere superata dalla sentenza del giudice di turno: da qui discenderebbe, conseguentemente, quasi un onere per il giudice di giustificare, attraverso la motivazione, i principi generali rinvenibili nella stessa sentenza inerenti al rispetto della nozione dell'integralita' del risarcimento del danno. L'effetto dirompente probabilmente determinato dalle SS.UU del giorno 11 novembre 2008 risulta oggi, a distanza di poco meno di due anni, problematico da un punto di vista della prassi quotidiana in quanto sembra allontanarsi sempre piu' il diritto al risarcimento dl danneggiato da lievi o lievissime lesioni offrendo, pero' il destro agli assicuratori per ridurre le entita' delle liquidazioni in maniera a dir poco modesta (qualcuno li ha definiti "vergognosi"), opponendo a qualsiasi altro principio tali sentenze che nessun liquidatore sembrerebbe peraltro aver letto.44 Le summenzionate sentenze "gemelle", infatti, hanno messo in evidente rilievo le censure mosse al sistema differenziato di liquidazione delle micropermanenti propugnate dal Codice delle Assicurazioni, rispetto agli altri illeciti. Nell'immediatezza della loro promulgazione sono state mosse, infatti, diverse critiche da parte della dottrina e, nuovamente, la giurisprudenza se ne e' fatta portavoce con l'ordinanza del 26-30 novembre 2009 del Giudice di Pace di Torino45 il quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art 139 del D. Lgs. 07.09.2005, n.209 con riferimento agli artt.2,3,24 e 76 Cost. nonche' del principio di ragionevolezza. Con l'ordinanza in questione si e' ritenuto di attribuire alla Consulta il compito di eliminare le disparita' di trattamento nella liquidazione di lesioni derivanti da sinistri stradali e della navigazione rispetto ad altri illeciti46 e di fare la necessaria chiarezza in una materia portata, con frequenza quotidiana, nelle aule di giustizia.

&nbsp &nbsp 6. Una "geografia" per le tabelle di valutazione dl danno da micropermanenti
&nbsp &nbsp A seguito dell'emanazione delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione e' stato inevitabile che si aprisse un proficuo dibattito tra i giudici italiani- cosi' come ha rilevato anche il monitoraggio effettuato dagli esperti di "Guida al Diritto" 47- sulla nuova conformazione da dare a fondamentali istituti, alla luce dei parametri dettati dai giudici di legittimita'. Il vuoto creato dal Legislatore, stante l'assenza di una tabella unica nazionale, e' stato colmato dalla nuova "curva" approvata dall'Osservatorio milanese. A seguito del summenzionato monitoraggio di "Guida al Diritto" , infatti, il Tribunale milanese ha assunto un ruolo predominante nella predisposizione ed elaborazione dei valori utilizzabili nella liquidazione delle lesioni consolidando i criteri maggioritari utilizzati nelle strutture giudiziarie d'Italia.48 Con tali Tabelle, il tribunale di Milano ha assunto sicuramente una posizione di rottura rispetto al contenuto di cui alle SS. UU. Cass. 26972/08 proponendo una liquidazione congiunta del danno biologico con il danno morale. Infatti, a seguito della sopraindicata pronuncia delle SS. UU. Del 2008, anche nella prassi risarcitoria si e' creata una certa confusione su quelle che sono le voci di danno suscettibili e meritevoli di risarcimento e quelle, invece non liquidabili poiche' bagatellari o comunque non ritenute meritevoli di tutela.49 L'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha fornito, pertanto, uno strumento che, ad oggi risulta essere abbastanza chiaro nella possibile liquidazione del danno biologico, del danno morale e di ogni altra voce di danno non patrimoniale, risultato di un'indagine personalizzata condotta su ogni singolo caso e soggetto. Il fattore di successo delle "cifre" di Milano e' determinato dal fatto di essere strumenti sempre aggiornati, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di legittimita', nonche' oggetto di apprezzamento da parte degli operatori del diritto in quanto conducono ad una possibile uniformita' in tema di risarcimento del danno alla persona sul territorio italiano.50 In materia di risarcimento delle lesioni micropermanenti, una delle novita' piu' rilevanti proviene dal Tribunale di Roma che ha deciso di ritenere inapplicabili, neppure in via analogica, i criteri previsti dall'art.139 cod. ass. per le micropermanenti al di fuori della sinistrosita' stradale. Tale scelta del Tribunale romano e' stata motivata dal fatto che i criteri legali di liquidazione dei danni con lesioni micropermanenti a seguito di sinistri stradali, sono stati introdotti dalla L. n. 57 del 2001, in una prospettiva di "compensazione" , che introdusse sia canoni giuridici di liquidazione che norme contrattuali di favore per l'assicurato, in materia di recesso dal contratto, preventivi e attestato di rischio. Pertanto, poiche' tali parametri di liquidazione sarebbero strettamente connessi alla materia dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. non potrebbero essere applicati al di fuori di tale materia, mancando la eadem ratio.51Autorevole dottrina rileva come sia stupefacente che il piu' grande ufficio giudiziario del paese si sia lasciato andare ad affermazioni tanto erronee52 precisando, inoltre, che la L. n. 57/2001 non ha mai stabilito connessione alcuna tra la disciplina legale del risarcimento e le norme in tema di contratto di assicurazione; inoltre, a prescindere dall'intento del Legislatore nell'introdurre i criteri di liquidazione del danno alla salute, e' dato notorio come non esistono nel nostro ordinamento altre norme per la liquidazione di tale danno e, conseguentemente, risulta inconcepibile il diniego al ricorso all'analogia. Infine, in materia di micropermanenti, e' necessario fare riferimento alle piu' volte citate sentenze gemelle delle SS. UU. Del 2008 le quali hanno sancito, in maniera esplicita, che l'art. 139 C.d.A. attribuisce alla nozione di danno biologico "una definizione suscettiva di generale applicazione": non e' comprensibile, quindi, come tale norma possa ritenersi generale quando definisce il danno biologico e perda, poi, il carattere di generalita' quando fissa i parametri liquidativi.53 I magistrati del tribunale di Bologna si sono adeguati alle Tabelle del 2009 approvate dai giudici meneghini sia per quanto riguarda gli esiti macropermanenti che le invalidita' temporanee, prevedendo la liquidazione unitaria del danno biologico e di quello non patrimoniale consistente nella sofferenza patita da ogni soggetto singolarmente considerato. Per cio' che riguarda il danno biologico "micropermanente" ( dall'1% al 9%), invece, il Tribunale bolognese ha modificato l'impostazione adottata negli anni precedenti che prevedeva che i canoni sanciti dal Legislatore unicamente per i sinistri derivanti da circolazione stradale venissero applicati anche per i danni conseguenti ad altre ipotesi di responsabilita' civile diverse dalle RC auto. Orbene: " a differenza che nelle precedenti tabelle di legge di cui all'art.139 C.d.A. sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidenza stradale successivo alla data del 4/4/2001. In tutte le altre ipotesi di micropermanenti si adotteranno gli ordinari valori tabellari.54 Proviamo a spostare l'attenzione del problema sulla Puglia, dove i criteri di liquidazione adottati nel 2009 presso il Tribunale di Lecce (cui si sono uniformati i Tribunali di Brindisi e Taranto) rappresentano il punto di partenza, cui vengono apportati gli opportuni correttivi, tenuto conto delle caratteristiche di ogni singolo caso e delle conseguenze negative effettivamente derivate dal sinistro (in virtu' della "personalizzazione del risarcimento").55 Nel Distretto di Corte di Appello di Bari, invece, per le lesioni micropermanenti si applica la tabella predisposta dalla L. 57/200156 trasfusa nell'articolo 139 del codice delle assicurazioni. La corte di Bari indisse il 26 novembre del 2007 una tavola rotonda circa le prassi difformi in materia di criteri di liquidazione del danno alla persona. Fu rilevato, quindi, che l'orientamento quasi unanime dei Giudici di primo grado, convalidato dalla giurisprudenza costante della Corte territoriale, era nel senso che il criterio di liquidazione del danno biologico micropermanente, introdotto dalla legge 57/2001 e ribadito dal "codice delle assicurazioni" costituisce un valido parametro per la valutazione equitativa del danno risarcibile anche con riferimento ai danni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta e pure per eventi estranei alla circolazione dei veicoli. Infatti, non si e' ritenuto ragionevole che situazioni in tutto e per tutto analoghe fossero trattate in modi molto diversi e, in presenza di un criterio di liquidazione del danno alla persona stabilito dal legislatore, si procedesse alla liquidazione del danno risarcibile adottando, in ipotesi in cui emergessero lesioni della stessa entita', criteri di liquidazioni diversi determinando, di conseguenza, il risarcimento in misura diversa a seconda che l'evento produttoredel pregiudizio all'integrita' psicofisica si fosse verificato prima o dopo la legge 57/2001 e fosse o meno correlato alla circolazione stradale.57

&nbsp &nbsp 7. Il giudice di Pace penale alle prese con la liquidazione delle cosi'ddette lesioni
&nbsp &nbsp micropermanenti: un dato di esperienza territoriale

&nbsp &nbsp Un'indagine concreta delle pronunce emesse dal Giudice di Pace penale in materia di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale58, permette di riscontrare quale sia l'effettivo metro di giudizio nella liquidazione e del danno da micropermanenti. Gli esempi di certo non mancano: a fronte di sentenze che prevedono la liquidazione di tutti i danni, materiali, fisici e morali, alcuni GdP si limitano a rinviare la determinazione, quantificazione e liquidazione ad apposito e separato giudizio civile, corrispondendo, nella immediatezza, soltanto una provvisionale.59 Si veda la sentenza del 20 febbraio 2007 con la quale il GdP di Taranto ha condannato una imputata, in solido con la compagnia di assicurazione costituitasi responsabile civile, a risarcire tutti i danni materiali, fisici e morali nascenti dal reato per un ammontare di euro 24.300,00 nei confronti di uno dei danneggiati e di euro 7.500,00 nei confronti dell'altro. Il reato ritenuto in sentenza ha riguardato un sinistro occorso in una contrada i Castellaneta Marina (Taranto), a seguito del quale il danneggiato, conducente di un motociclo, subiva danni fisici corrispondenti ad una invalidita' del 7%, una inabilita' temporanea totale di giorni 40, un inabilita' temporanea parziale al 50a'5 di giorni 30 ed una inabilita' parziale del25% di giorni 20: lesioni ritenute in diretto rapporto casuale col sinistro, consistenti in "frattura sottoglenoidea scapola sinistra , frattura apofisi traversa di 1,5 a dx, contusione toracica, contusioni ed escoriazioni multiple" che hanno comportato il ricovero ospedaliero. La terza trasportata ha riportato, invece, postumi di carattere permanente valutabili in una invalidita' dal 4%, una inabilita' temporanea totale di 20 giorni e una inabilita' temporanea parziale e di 30 giorni, lesioni direttamente conseguenti al sinistro consistenti " in trauma cranico conn diplopia, vertigini distorsione cervicale, contusioni multiple al volto con escoriazioni, contusione ecoriata ginocchio dx e snx con ricovero ospedaliero". Tali danni sono stati quantificati con riferimento ai parametri elaborati per uniformare le disparate valutazioni dei Tribunali italiani in base alla L. 57 del 2001, aggiornati alla attualita', e pertanto sono stati riconosciuti al conducente del motociclo (soggetto di anni 44) per danno biologico con percentuale invalidante al 7% euro 7.600,00, gg. 40 di ITT euro 1.600,00, gg. 30 di ITP al 50% euro 600,00 e gg 20 di ITP al 25% euro 200,00. Il danno morale e' stato liquidato nella misura di euro 3.500,00 oltre il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del sinistro nonche' la perdita patrimoniale dovuta alle mancate prestazioni lavorative e spese di riparazione el motociclo, per un totale di euro 24.300,00. Alla trasportata danneggiata ( soggetto di anni 42) e' stata, invece , riconosciuto il danno biologico con percentuale invalidante del 4% nella misura di euro 3.000,00, gg. 20 di ITT euro800,00 e gg. 30 di ITP euro 600,00 oltre al danno morale che viene riconosciuto nella misura di euro 1.800,00 oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per euro 740,00 nonche' il rimborso di altre spese per euro 560,00, per un totale di euro7.500,00. Sempre prendendo come esempio il circondario di Taranto, va segnalato che il GdP provvede d solito alla integrale liquidazione del risarcimento del danno fino ad un ammontare del 100.000,00 euro e mentre, oltre tale importo, provvede nella immediatezza alla corresponsione di una provvisionale e rimette in separato giudizio civile l'ulteriore conguaglio. Va segnalata, ad esempio, una recente sentenza del Giudice di Pace penale di Taranto Dott. De Vincentiis, sezione penale, del 14.07.2009, con cui l'imputato e' stato condannato in relazione al reato di cui all'art.590 c.p. per aver, per negligenza, imprudenza, imperizia nonche' inosservanza della normativa in tema di circolazione stradale, investito un pedone che attraversava la carreggiata cagionandoli lesioni che determinavano il ricovero in stato di coma da politrauma con prognosi riservata. La compagnia di assicurazioni,regolarmente citata quale responsabile civile, non si e' costituita in giudizio, restandone assente fino alla conclusione. Nessun dubbio e' emerso sulla dinamica del sinistro che ha confermato la penale responsabilita' dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. I danni fisici che il querelante, per il tramite il proprio amministratore di sostegno, costituitosi parte civile nel relativo processo , ha lamentato aver riportato,sono risultati di estrema gravita'. Infatti, dopo un ricovero immediato presso il reparto di rianimazione locale nosocomio SS. Annunziata, per stato di coma in paziente politraumatizzato, veniva sottoposto a vari accertamenti diagnostici che rivelavano ad un primo esame di TAC "emorragia sub aracnoidea, prevalentemente a destra della cisterna silviana. Ematoma extracelebrale frontale sinistro dello spessore di 6mm circa. Frattura plurima dell'osso sferoidale destro della parte laterale dell'orbita destra e sinistra. Frattura parietale destra. Frattura dell'arco zigmatico sinistro. Frattura plurima delle ossa nasali. frattura dell'etmoide con opacameneto delle celle,nonche' frattura parete mediuale del seno mascellare destro e sinistro con massivo emoseno. Frattura del palato duro a dx con estensione al processo alveolare. Inoltre frattura clavicola sinistra. Frattura posteriore della terza costa dx.Frattura processo costi forme. Frattura processo trasverso sinistro di L5 e frattura della branca ileo ed ischio-pubica sinistra .Frattura pluriframmentata della diafisi tibiale sinistra. Frattura scomposta metafisi aria prossimale del perone i sinistra. frattura ischi ed ileo-pubica sinistra". Sottoposto a vari interventi, l'infortunato veniva poi dimesso con diagnosi di "stato tetraplegico in politrauma-tracheostomizzato- PEG" per essere trasferito, su richiesta dei familiari, al dipartimento riabilitativo Montecatone di Imola. Il giudice di Pace, in considerazione di una stato clinico complesso e grave che, ai fini della quantificazione complessiva dell'intero danno riportato, avrebbe richiesto tempi abbastanza lunghi durante i quali avrebbero potuto verificarsi ulteriori ingravescenze con guati dell'umore somatizzazioni dello stato psico-fisico, ha ritenuto necessario corrispondere nell'immediatezza una provvisionale nella misura di euro 200.000,00 in quanto congrua e notevolmente contenuta rispetto al danno subito, riconoscendo al danneggiato il risarcimento di tutti i danni fisici, morali e materiali subiti in conseguenza al sinistro stradale rinviandone la determinazione, la quantificazione e la liquidazione ad apposito e separato giudizio.

&nbsp &nbsp 8. Conclusioni.
&nbsp &nbsp Appare difficile e complesso il percorso da seguire per individuare un punto di equilibrio fra ansie risarcitorie e correttezza di liquidazioni, in considerazione ei diversi e variegati interessi in gioco. Gli attori si propongono in modo sempre piu' originale sullo scenario del processo e ciascuno prova a sollecitare il pendolo perche' compia oscillazioni di diversa ampiezza. La risposta satisfattoria si intreccia, inoltre, con un ventaglio di indicazioni normative e giurisprudenziali, sia di legittimita' che di merito, non sempre adeguate alle aspettative o ai bisogni delle parti in causa. In tale realta' si puo' dire che tutto e' accaduto, ma tutto puo' ancora accadere, come e' dato riscontrare nelle ricorrenti occasioni di approfondimento anche sulle piu' rilevanti problematiche mediche e giuridiche in tema di danno alla persona offerte dai convegni promossi dalla Associazione Melchiorre Gioia. Le questioni sul tappeto non riguardano soltanto gli interesse delle parti, ma investono il ruolo e le inclinazioni dei giudici, la rilevanza sociale ed economica dei profili risarcitori, l'equilibrio fra casi umani e meccanismi del sistema assicurativo. In tale contesto, non di secondaria importanza e' anche il "ring"in cui si misura il riconoscimento delle pretese risarcitorie conseguenti alle lesioni micropermanenti, attraverso la scelta di percorrere o meno la strada dl processo penale in modo parallelo o esclusivo rispetto all'ambito civile.

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1 Sull'argomento rimando alla mia relazione Il macrodanno in ambito penale tenuta al XVII Congresso Medico Giuridico Internazionale. Associazione M. Gioia. Vulnera Mentis II. Aspetti valutativi e risarcitori del micro danno. Pubblicata in “Tagete”, n. 4 ( 2008). 2 L'art 21 D.lv.o 274/2000 prevede la possibilita' di citare direttamente a giudizio la persona alla quale il reato e' attribuito su ricorso della persona offesa. La procedura e' stata prevista nell'ottica di abbreviare i tempi previsti per la normale instaurazione del procedimento penale a seguito di proposizione di querela. L'art. 22 della stesa legge prevede infatti che al fine di congelare la procedura eventualmente gia' avviata dinanzi alla Procura della Repubblica- che nel caso in cui sia stata presentata querela, occorre farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositarla presso La cancelleria del PM. L'art 23 prevede infine che la costituzione di parte civile debba avvenire a pena di decadenza con la presentazione del ricorso. 3 Sull'argomento Cfr. A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, Le micropermanenti:il punto di vista del Giudice di Pace,in “Tagete”, n.4 (2002), p.; V. SANTORO,Giudici di pace: rebus della competenza, i Responsabilita' e risarcimento, n.3 (marzo 2006), p. 28 ss. 4 Non sempre il danneggiato che scelga di proporre querela dinanzi al Giudice Penale persegue poi la strada di costituirsi parte civile in sede penale. Questo comporta una pericolosa endiadi processuale tra la sede civile e quella penale, con il rischio di ottenere due distinti giudizi di responsabilita' che possono essere non solo diversi con riferimento ad un possibile concorso di colpa, ma che soprattutto possono finire per rallentare il percorso risarcitorio, unico vero obiettivo che soprattutto in caso di lesioni micro permanenti puo' interessare al danneggiato. Infatti la pena irrogabile dal Giudice di Pace sarebbe davvero parvula res rispetto ad un desiderio di punizione del malcapitato colpevole autista incauto. 5 Al Giudice Penale la scelta se liquidare il danno direttamente o rimetterlo “in separata sede” alla decisione del Giudice civile competente. In tali casi resta al Giudice di Pace penale la possibilita' di stabilire una provvisionale, secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 102/06 che all'art.24 della legge 24/12/1969 n.990 ha aggiunto il seguente comma: “Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stesso stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentire le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una delle due parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza”. 6 In Italia il termine Giudice di Pace e' stato adottato per indicare un magistrato onorario (impropriamente detto “non togato”), reclutato cioe' non a seguito di concorso per uditore giudiziario, bandito dal Ministero della Giustizia, e quindi non professionale. In realta' il Giudice di Pace fu introdotto gia' in molti regni dell'Italia pre-unitaria da Napoleone (ad esempio nel Regno di Napoli), ed originariamente era nominato direttamente dall'imperatore. La sua figura permane anche nei primi decenni dell'unita' d'Italia:era un giudice ad elezione diretta del popolo (rectius: degli aventi diritti al voto, non esistendo allora,il suffragio universale); “onnipotente e parzialissimo”, cosa' definiva il Giudice di Pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali. Per molti anni, invece, si e' avuta la figura del giudice conciliatore, su base comunale. Le gia' ridottissime competenze vi videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria. 7 Scrive M. ROSSETTI ( Micropermanenti: microdanni o macroimposture?, in “Tagete”, n.3-1998, p.9). “ Il lemma “micropermanente” nasce dalla pratica, e non ha referente normativo. Con tale lemma si suole tradizionalmente disegnare un danno biologico di assai modesta entita' . Esso dunque ha una valenza puramente quantitativa, e non qualitativa:costituisce “micro-permanenente” quel danno biologico che ha si lasciato postumi permanenti, che tuttavia sono assai tenui e non comportano radicali mutamenti nella condotta di vita del danneggiato”. 8 Cfr. G.GALLONE, Le micro permanenti:dalla reazione al disturbo funzionale,Commentario al Codice delle Assicurazioni, RCA e tutela legale,Piacenza 2008. 9 Il sistema sanzinario e' disciplinato dall'art.52 del D.l.v.o n.274 del 28 Agosto 2000 che prevede pene diverse a seconda della previsione edittale della norma penale codici sta di riferimento. Nel caso di lesioni colpose l'art.590c.p. prevede la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o la multa fino a d euro 390. Si applica quindi l'art.52 c.2 lett. a che prevede: “ Quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582”. 10 A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, Le micro permanenti:il punto di vista del giudice di pace, in Tagete, n. 4 2002, pag 1 11 L'art. 29 D.L.VO 274/2000 prevede infatti che in presenza di reato perseguibile a querela il Giudice di Pace promuova la conciliazione e qualora sia utile a tal fine, possa rinviare l'udienza di comparizione per un periodo non superiore a due mesi e possa avvalersi dell'attivita' di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 12 Cfr. A. NAPPI, La procedura penale per il Giudice di Pace, Milano 2001, pagg.135 e ss. 13 “ Nel procedimento davanti al G.d.P. instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m. ex art. 20 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita, ai sensi sell'art. 35, comma 2, c.p.” Cass. Pen., sez V, 18.09.2009 n.48984. 14 “ L'inosservanza dei termini di cui all'art.35, comma 1, d.lg. n274 del 2000- per il quale l'inadempimento riparatori o deve avvenire prima dell'udienza di comparizione-non determina alcuna nullita' o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 c.p.p., na'� potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. ( La Corte ha rilevato che si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia della Corte Costituzionale, la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimita' del predetto art 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia stato dato avviso all'imputato della possibilita' di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell' estinzione del reato, ha affermato che “l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilita' di possibili soluzioni alternative”. Cass. Pen., sez V,06.06.2008,n. 27392. 15 La stessa norma prevede altresa' che se l'imputato dimostri di non aver potuto provvedere prima dell'udienza alla riparazione del danno (evidentemente per fatto non addebitabile a suo disinteresse) il Giudice puo' sospendere il processo per un periodo non superiore a tre mesi e puo' imporre specifiche prescrizioni. 16 Sul punto ha ritenuto POLOTTI DI ZUMAGLIA, Le micro permanenti, cit., che il potere di sindacato concesso al Giudice di Pace evidenzia un valore strategico tendendo a valorizzare gli obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale insiti nel sistema penale. Il Giudice di Pace e' quindi chiamato a valutare se occorre punire l'imputato quando la sola attivita' riparatoria non risulta sufficiente a compensare l'illecito sul versante della prevenzione e della retribuzione come puo'2 accadere per un reato commesso con modalita' particolarmente gravi o insidiose per la vittima ovvero da un autore con spiccata capacita' a delinquere”. 17 Si tratta di una valutazione che secondo la relazione ministeriale “si risolve in una ponderazione di tutti gli interessi in gioco: di quelli (pubblici e privati) sottesi alla fattispecie incriminatrice e di quelli che concernano piu'1 da vicino l'autore e, dunque, l'esigenza di contrastare la recidiva, e in definitiva si ancora ai parametri di cui all'art. 133 c.p.” 18 La presenza nel processo del responsabile civile dipende quindi da due eventualita' : la costituzione di parte civile e la citazione o l'intervento del responsabile civile. In relazione a tale circostanza, il responsabile civile potra' essere qualificato come parte doppiamente eventuale. G. CONSO, Istituzioni di diritto processuale penale, Giuffra', 1969, p. 176. 19 Il ragionamento della Corte Costituzionale si e' sviluppato sulla base della considerazione secondo cui in sede civile e' prevista la chiamata in garanzia del'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione di autoveicoli sotto posti alle norme della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile. Ha ritenuto pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza il sistema delineato dagli artt. 83 e ss. c.p.p. che non prevede la possibilita' di citazione anche da parte dell'imputato. 20 Catalano E.M., La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato, in De Iure.it. 21 Il libro I del codice di procedura penale, intitolato “I Soggetti”, indica quali sono le parti del processo penale distinguendo tra parti necessarie (senza le quali il processo penale non potrebbe svolgersi ) nel Pubblico Ministero e nell'imputato; e parti eventuali o secondarie, nella parte civile,nel responsabile civile e nel civilmente obbligato per la pena pecuniaria .Cfr. M. PISANI A. MOLINARI, V. PERCHINUNNO, P. CORSO, Manuale di procedura penale(6),Bologna 2004. 22 A norma di legge, solo la persona che potrebbe essere ritenuta responsabile civilmente per il fatto dell'imputato sottoposto a procedimento penale acquista il diritto di intervenire volontariamente nel processo medesimo e soltanto quando il danneggiato del reato si sia costituito parte civile. La limitazione della possibilita' di intervento volontario del responsabile civile si giustifica considerando che sarebbe irrazionale e antigiuridico ammettere un convenuto senza che vi sia attore. Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano (6), Torino 1968. 23 Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile, e per conseguenza il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'eccezione della parte, se dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale. L' azione civile per il risarcimento del danno conseguente al resto pua'2 essere esercitata dal danneggiato sia in sede civile che in sede penale. Il trasferimento dell'azione dalla sede civile alla sede penale, in facolta' dell'attore ex art.24 c.p.p. 1930, mediante costituzione di parte civile, comporta rinuncia al giudizio civile anche quando questo e' stato esteso al responsabile civile. Cass. Pen. Sez. IV, 23.5.1980- 6.12.1980, n.12880,, CED 146972. La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti del giudizio, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi. Cass. Pen. 2.10.2000, CED 540663. 24 Cassazione penale sez. II, 26 maggio 2000 n.7126, ric. Ferri in Cass. Pen. 2001,2429. In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che un soggetto danneggiato dal reato di truffa, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo definitivo di condanna del reo alla restituzione della somma oggetto del reato, fosse legittimato a costituirsi parte civile per ottenere nel processo penale l'affermazione del suo diritto al risarcimento dei danni morali. 25 Sul punto cfr. E . SVARIATI, Nota a Cassazione penale n. 7126/2000, in Cass. Pen. 2001, 9, 2431 26 Cosa' SVARIATI, op. cit. : “ Diversa soluzione sarebbe stata adottata, e la costituzione di parte civile sarebbe stata ammessa, ove i danni materiali precedentemente reclamati in via civile, fossero stati ricondotti ad autonoma causa petendi (esempio una inadempienza contrattuale) ed i danni morali fossero, invece, discesi dall'obbligazione nascente da fatto illecito; in tal caso non essendovi identita' del fondamento giuridico della domanda, la costituzione di parte civile successiva all'ottenimento del decreto ingiuntivo definitivo sarebbe stata possibile in quanto le causae petendi sarebbero state diverse, e di conseguenza sarebbero stati indipendenti e distinti i danni in relazione a ciascuna di esse subiti con possibilita' di reclamare separatamente il ristoro; nessun pericolo di contrasto tra giudicati perche'� giudici diversi deciderebbero differenti questioni giuridiche” 27 Con il termine ‘danno biologico' si intende il danno alla saluta della persona, la cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo nella Carta costituzionale (artt. 2,3, 32 Cost.). L'intenso lavora'o della dottrina,dapprima accolto dalle Corti di merito, in favore di una collocazione autonoma del danno biologico, ha dato i suoi frutti a partire dagli ani 70, con imponenti sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione. La sentenza della Corte Costituzionale, considerata storica, e' rappresentata dalla n. 184/86. La sentenza in esame conferma che la tutela della salute trova il suo fondamento nell'art 32 Cost., immediatamente applicativo. La tutela effettiva e' garantita dal combinato disposto dell'art. 32 Cost. e dall'art. 2043 c.c., in quanto si tratta di un danno ingiusto. Il danno alla salute appartiene ad un “tertium genus”,differente ed autonomo rispetto al danno strettamente patrimoniale e al danno morale; il danno in esame, denominato biologico, costituisce “ l'evento costitutivo” del fatto-lesione. La fattispecie, in sostanza, e' costituita dai seguenti elementi: condotta illecita dell'agente, evento-lesione o evento-danno biologico, nesso causale tra la condotta e l'evento. La Corte si spinge piu'1 avanti, affermando che il danno biologico e' sempre presente “nel caso di lesione e non occorre” alcuna prova del bene giuridico salute. Il danno biologico e' distinto ed autonomo rispetto al danno patrimoniale e al danno morale; questi ultimi sono danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno biologico. Ora appare pia'1 significativo il passaggio della sentenza in cui si afferma che il danno biologico e' sempre presente. La giurisprudenza di legittimita' ha sostanzialmente seguito le conclusioni sopraccitate della Corte Costituzionale. B. SECHI, il danno biologico, in Diritto&Diritti, Cagliari 25.07.2000. Per quel che riguarda il danno biologico, come conseguenza di sinistri stradali e della navigazione, esso e'� costituito dalla lesione all'integrita' psico-fisica accertata o suscettibile di accertamento medico-legale. Per la Corte Costituzionale ( sent. N. 223 del 11.07.2003) il danno biologico, va inteso come “lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, dell'integrita' psichica e fisica della persona, conseguentemente ad un accertamento medico ( art. 32 Cost.)”. Il D. Lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ha definito- non piu'1 transitoriamente e, nell'art.138, senza la specificazione relativa ai “sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” contenuta, invece, nell'art. 139- il danno biologico come “lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persone suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulle capacita' di produrre reddito”..Data l'ampia definizione, nessun dubbio che il danno biologico sia stato intenso “in senso lato”, come “categoria serbatoio” ( per ripetere l'espressione del Tribunale di Bassano del Grappa n.65 del 14.12.2004), come tale comprensivo di quel “contenuto” che la giurisprudenza del 2003 ha ritenuto di sottrarre, pur essendo consapevole del rischio della “triplicazione” degli stessi pregiudizi non patrimoniali, conseguente alla “triplice”, distinta configurazione del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione 12 giugno 2006, n.13546 ha elaborato una nozione piu'1 ampia di danno biologico ritenendo che trattasi di un danno “complesso” che comprende, oltre alla invalidita' psichica e fisica anche altre voci di danno che esulano dalla definizione legislativa di danno biologico, estendendosi anche alla tutela del danno alla vita di relazione, estetico, sessuale, da incapacita' lavorativa generica, alla serenita' familiare. 28 Cass. Civ. Sez. III 25 Gennaio 2008 n. 1690, Santangelli c. Coc. Sasa assic. E altro, in Diritto e Giustizia 2008. 29 Giudice di Pace Milano, sez. IV, 2 ottobre 2009, n. 19401, in Guida al Diritto 2010, 1 57. 30 Giudice di Pace di Bari, 30 Gennaio 2010, n. 886, in Giurisprudenzabarese.it 2010. 31 Sull'argomento rinvio a AA.VV., Il danno da lesione micro permanente (a cura di C. Petrone e C. Liuzzi), Taranto 2003. 32 Le SS. UU. del novembre 2008, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, evidenziano come la formula “danno morale” descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali , quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato; e' necessario, pero'2, che tale sofferenza sia in sa'� considerata , cioe' non sia una componente di un piu'1 complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico , ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente. Esclusa la praticabilita' di tale operazione, dovra' il giudice , qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione dl danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Cfr. Tribunale di Bologna, 29 gennaio 2009. 33 G. COMANDE', Avvocato protagonista nella stima della lesione, in Guida al diritto, n.9 (novembre 2009), p.16. 34 Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972 35 La terza sezione della Corte di Cassazione (relatore consigliere dott. Giacomo TRAVAGLINO), all'udienza del 19 dicembre 2007, ha rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza 1933/04 della corte di Appello di Venezia investiva questioni di particolare importanza in relazione al c.d. danno esistenziale, sintetizzate in specifici e dettagliati nove punti di particolare rilevanza e, quindi, con ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2008 ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS. UU. 36 Cass. Civ., sez. III, 12 dicembre 2008 n.29191: “l'autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversita' del bene protetto che attiene alla sfera della dignita' morale della persona escludendo meccanismi esemplificativi di tipo automatico”. Cfr. in senso conforme Cass. Civ., sez. III, 13 gennaio 2009 n. 469. 37 L. VIOLA,Il danno morale e' diverso dal biologico:ora lo dice la legge, in www.altalex.it, 25 maggio 2009; ID., Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico quali prassi difforme dai criteri indicati dalle Sezioni Unite e conseguente incongruita' delle offerte risarcitorie assicurative, ivi, 6 maggio 2009. 38 COMANDE', op. cit., pag. 16. 39 Cfr. per la prima ordinanza Giudice di Pace di Roma 14 gennaio 2002, in Danno e responsabilita' con commento di G. PONZANELLI, Micropermanenti, “undercompensatio” e censure di incostituzionalita' . La corte Costituzionale aveva sempre rilevato l'inammissibilita' delle varie ordinanze di rimessione in relazione al mondo con il quale vengono liquidatele micro permanenti. Nell'ordine: a) Corte Cost., ord.. 16 aprile 2003, n.126, in Giur. Cost., 2003, 962( in questo caso il giudice remittente era il GdP di Conegliano) b) Corte. Cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 64, in Danno e Responsabilita' , 2004, 863 con commenti di M. BONA e G. PONZANELLI (in questo caso per mutamento della norma di riferimento il caso viene rimesso al giudice a quo) c) Corte Cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 434, in Giur. Cost., 2004, 4625. d) Corte Cost., ord. 1 febbraio 2006 n.33, in Giur.Cost., 2006, 272. G. PONZANELLI, Micropermanenti e censure in incostituzionalita' , in Danno e Responsabilita' n.4, 2010, pagg.389 e ss. 40 Cassazione SS. UU. , 11 novembre 2008, non. 26972 e ss. Sull'argomento cfr. A. VETTORI, Danno non patrimoniale e diritti inviolabili, in Obbligazioni e Contratti, 2009, M. FRANZONI,I diritti della personalita' , il danno esistenziale e la funzione della responsabilita' civile, in Contratto e Impr., 2009, ID, Il danno non patrimoniale del diritto vivente,in Il Corriere Giuridico, 2009, 1; L. VIOLA, Danni da morte e da lesione alla persona, Cedam, 2009; BILBOTTA, I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S. U. del 2008, in La Responsabilita' Civile, 2009; BUSNELLI, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2009; P. CENDON, Danno esistenziale e Sezioni Unite: “Ha da passa' ‘a nuttata” in www.altalex.it 15 novembre 2008; Id., La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale: danno biologico esistenziale e morale, Torino 2008; G. CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali in www.altalex.it 20 novembre 2008; .G. CASSANO (a cura di), Il danno alla persona: trattato teorico-pratico, Padova 2006. 41 D. CHINDEMI, Micropermanenti nel Codice delle Assicurazioni e profili di incostituzionalita' , in www.Altalex.it, 17.02.2010. 42 Sotto il profilo risarcitorio la principale novita' del C.d.A. e' consistita nel ricomprendere, nel danno biologico, anche il pregiudizio esistenziale, derivante dalla “incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato”, relegato a sottovoce di danno, con valenza meramente descrittiva, dalle sentenze delle SS.UU del novembre 2008. Il danneggiato deve essere integralmente ristorato dal pregiudizio subito. Il pregiudizio esistenziale viene, quindi, inglobato nel danno biologico c.d. “statico”, come previsto dalla stessa definizione normativa di danno biologico, mentre nulla si dice con riferimento al danno morale che prima delle sentenze di S. Martino, veniva riconosciuto in aggiunta al danno biologico, non essendo ricompreso nella sua definizione normativa. Cfr. CHINDEMI, op. cit. 43 Il danno morale va considerato quale categoria autonoma di danno non patrimoniale. In particolare si segnala la sentenza n. 28407, sez. III del 28.11.2008 ( a distanza di soli 10 giorni dal famoso 11.11.2008) la quale ha stabilito l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico e conseguente autonoma liquidazione. L.TANCREDI, Il danno morale e il d.p.r. n. 37/2009, Toga Lucchesi, 2010, pag.13. 44 R. SAVOIA, Le sentenze di S. Martino, un anno dopo. Davvero cosi' dirompenti? (Cass. SS. UU. 26972/ 08 e ss.), in RenatoSavoia.Com. 45 POLOTTI DI ZUMAGLIA, Giudice di Pace di Torino, sezione civile, ordinanza 26-30 novembre 2009. 46 Le questioni preliminari che occorre superare sono : a) la concreta rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio presupposto, essendo state rilevate senza prima procedere alla liquidazione del danno e alla relativa comparazione con le liquidazioni di sinistri simili no ricompresi ne codice delle assicurazioni, al fine di rilevarne in concreto la diversita' ( ma sono stati sufficientemente chiariti i termini della questione anche con riferimento alle micropermanenti oggetto del giudizio, trattandosi solo di effettuare il relativo semplice calcolo matematico), b) la concreta impossibilita' di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 del C.d.A. che appare, comunque possibile, ma stravolgendo impianto delle stesse sentenze di S. Martino. Con riferimento a tale ultima problematica va rilevato che, pur essendo sempre possibile fornire una interpretazione adeguatrice dalla norma l'interprete si troverebbe sempre nella situazione non semplice, di alterare sostanzialmente sia la norma stessa sia la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite in una materia che per la diffusita' delle relative liquidazioni ( sono circa il 70% di tutti i sinistri stradali) richiede criteri semplici di liquidazioni e non complesse interpretazioni che allungherebbero anche i tempi di deposito delle sentenze, con interpretazioni, comunque, opinabili, aggravando anch illavoro dei giudici di appello e di legittimita' . Ulteriore profilo interessante della ordinanza di rimessione e' costituito dalla riconosciuta possibilita' , contrastante co il principio di uguaglianza, di ottenere differenti liquiazioni della medesima lesione micro permanente ove si richieda il danno al solo danneggiante, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/6/2009, n. 180 che ha affermato la procedura di risarcimento prevista dall'art.149 C.d.A si affianca, senza sostituirla obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato e' consentito agire sia contro la propria compagnia assicuratrice che contro il responsabile del danno. D. CHINDEMI, nota, Micropermanenti, op. cit. pagg.. 1,2- 5,6. 47 D. CASCIOLA, C. DE PASCALE, F. MACHINA GRIFEO, Un adeguamento dei valori di ristoro “condizionato” dalla Suprema Corte,in Guida al Diritto, novembre 2009 n. 9, pag. 1 48 Il monitoraggio condotto annualmente da “Guida al Diritto” tra i tribunali italiani ha evidenziato importanti cambiamenti, tra cui una sorta di acclamazione sul campo dei valori di Milano che si affermano sempre piu'1, in questa fase importante per la qualificazione del danno non patrimoniale, come lo strumento piu'1 efficace e aggiornato per la liquidazione di quest'ultimo, in linea con le coordinate dettate dai giudici di legittimita' . I tribunali contattati sono stati 61 e 44 sono gli uffici giudiziari che seguono i valori adottati “sotto la Madonnina”, quasi un quarto dei 166 tribunali della Penisola. A. CORRADO, Milano “stacca tutti nei prospetti di liquidazione: in assenza del Legislatore e' criterio maggioritario, in Guida al Diritto , novembre 2009 n. 9, pag 5 49 M. NASO, Le nuove Tabelle “2009” del Tribunale di Milano per la determinazione del danno non patrimoniale, in www.studiolegalenaso.it 06.10.2009 50 CORRADO,op. cit. 51 M. MOSCHETTI, Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e Milano, in Danno e Responsabilita' , Ipsoa, Milano 2009, pag. 40 52 M. ROSSETTI, op. cit. 53 ROSSETTI, op. cit. 54 M. RODOLFI, Il risarcimento de danno a Bologna, in Guida al diritto, n. 9novembre 2009, pag.73 55 A. CORRADO , Il calcolo del risarcimento in Italia, in guida al diritto, n. 9 novembre 2009, pag 112 56 Ivi, pag.112, 113 57 M. RODOLFI, Il calcolo del risarcimento a Bari,in Guida al Diritto, n.8 settembre 2008, pagg.97,98. 58 Il reato di lesioni personali colpose previsto dall'art.590 c.p. e' attribuito ex art. 4 del d.lg.vo 274/2000 al Giudice di Pace penale: trattasi di lesioni personali colpose a querela di parte. Tale previsione normativa attribuisce, quindi, al Giudice di Pace la competenza a trattare e definire tutti i processi di lesioni colpose( siano essi di natura lieve, grave, o gravissima)eccezion fatta per quelli non a querela della persona offesa ovvero per lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale. Questo comporta che il giudice di Pace penale potra' definire in sentenza non soltanto la responsabilita' derivante dal reato, ma in caso di costituzione di parte civile- liquidare un danno che non ha nessun tetto di valore, a differenza del Giudice del Giudice di Pace civile che, non potra' decidere che i danni da lesioni colpose che abbiano un valore superiore a 15.000,00 euro. PETRONE, Il Macrodanno, op. cit, pag. 2 59 E. PALMIERI, Le “sanzioni civili” del reato nel processo penale, Milano 2002.